§ 14.5.393 - Regolamento 26 febbraio 2001, n. 391.
Regolamento (CE) n. 391/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:26/02/2001
Numero:391


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.393 - Regolamento 26 febbraio 2001, n. 391.

Regolamento (CE) n. 391/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

(G.U.C.E. 28 febbraio 2001, n. L 58)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Le autorità competenti degli Stati membri confiscano talvolta le importazioni di tessili per i quali non si dispone di un'autorizzazione d'importazione valida, specie in caso di procedure fallimentari o simili. In casi di questo genere, gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a smaltire, in determinate circostanze, i prodotti in questione nella Comunità.

     (2) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 prevede un sistema di duplice controllo basato sul rilascio di licenze di esportazione e d'importazione in forma cartacea. Considerati i progressi della tecnologia, si dovrebbe dare la possibilità di trasmettere le informazioni necessarie in forma elettronica.

     (3) È opportuno autorizzare gli Stati membri a prorogare il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione per due periodi di tre mesi piuttosto che per un solo periodo.

     (4) Le disposizioni sul sistema di duplice controllo per i progetti soggetti a sorveglianza dovrebbero autorizzare la proroga dei periodi di validità delle autorizzazioni d'importazione secondo le stesse modalità previste dalle disposizioni riguardanti il sistema di duplice controllo per la gestione dei limiti quantitativi.

     (5) Nel caso di prodotti coperti da un'unica licenza d'importazione, classificati nella stessa categoria, oggetto di un flusso commerciale tra lo stesso esportatore e lo stesso importatore dovrebbe essere possibile presentare un unico certificato di origine che copra più spedizioni di merci.

     (6) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3030/93 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (7) Va precisato che la concessione dei quantitativi supplementari di cui alla colonna 9 dell'allegato VIII è soggetta alla procedura del comitato di regolamentazione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

     1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

     "8. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili confiscati dalle autorità competenti del suddetto Stato membro, specie in caso di procedure fallimentari o simili, per cui non si dispone più di un'autorizzazione d'importazione valida, possono essere immessi in libera pratica secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.";

     2) l'articolo 12, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

     "5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità o allo scadere dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale all'importazione per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato.";

     3) all'articolo 16, paragrafo 1, il testo "articolo 17, paragrafo 5" è sostituito da "articolo 17 bis";

     4) l'articolo 17 è sostituito dai seguenti articoli:

     "Articolo 17

     Comitato dei tessili

     1. La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato: `il comitato dei tessili'), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato dei tessili adotta il proprio regolamento interno.

     Articolo 17 bis

     Il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei rappresentanti degli Stati membri, sentire il comitato dei tessili su qualsiasi altra questione relativa al funzionamento o all'applicazione del presente regolamento.";

     5) gli allegati III e VIII sono modificati conformemente agli allegati qui acclusi.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

     1. L'allegato III è modificato come segue:

     a) all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: "3. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta.";

     b) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente: "4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica e sostituiscono i modelli di cui ai paragrafi 1 o 2.";

     c) l'articolo 14, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prorogarne la validità di due ulteriori periodi di tre mesi. Tali proroghe sono notificate alla Commissione. In circostanze eccezionali, l'importatore può chiedere una terza proroga. Queste richieste eccezionali possono essere accolte solo previa decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento.";

     d) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente: "4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta.";

     e) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente: "4. Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica e sostituiscono i modelli di cui ai paragrafi 1 o 2.";

     f) l'articolo 21, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: "2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata di un importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità per due ulteriori periodi di tre mesi, informandone la Commissione. In circostanze eccezionali, un importatore può chiedere una terza proroga. Queste richieste eccezionali possono essere accolte solo previa decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento.";

     g) all'articolo 28 è aggiunto il paragrafo seguente: "7. Su richiesta dell'importatore, le autorità doganali degli Stati membri possono accettare un unico certificato di origine per una o più spedizioni, quando le merci:

     a) sono coperte da un'unica licenza di esportazione;

     b) sono classificate nella stessa categoria;

     c) provengono esclusivamente dallo stesso esportatore, sono destinate allo stesso importatore; e

     d) sono oggetto delle formalità di entrata presso lo stesso ufficio doganale nella Comunità.

     Questa procedura si applica per tutta la validità dell'autorizzazione d'importazione, comprese le eventuali proroghe.

     Fatta salva la lettera d), se dopo l'importazione della prima spedizione le merci restanti devono essere sdoganate presso un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui il certificato d'origine originale è stato presentato, uno o più certificati d'origine sostitutivi in merito ai quantitativi restanti previsti dal certificato originale possono essere rilasciati, su richiesta scritta dell'importatore, dal primo ufficio doganale. Le indicazioni del certificato sostitutivo devono essere identiche a quelle del certificato originale. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato d'origine definitivo per i prodotti cui si riferisce."

     2. Nell'allegato VIII, ogniqualvolta sotto il titolo "Condizioni supplementari" (colonna 9) è riportata la frase "Ulteriori quantitativi possono essere autorizzati in seguito a consultazioni conformemente all'articolo 16", essa viene sostituita da: "La Commissione può autorizzare quantitativi supplementari secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2."