Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.2 comuni |
Data: | 29/03/1947 |
Numero: | 177 |
Sommario |
Art. 1. La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è modificata come segue |
Art. 2. Il n. 2 dell'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, numero 1175, è sostituito dal seguente |
Art. 3. [2] |
Art. 4. La riduzione dell'imposta di consumo sui malati macellati ad uso particolare prevista dall'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del [...] |
Art. 5. L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente |
Art. 6. Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano stati conferiti o confermati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo [...] |
Art. 7. Per gli appalti confermati o confermati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 62, agli effetti della determinazione [...] |
Art. 8. Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi di accordo fra le parti alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento [...] |
Art. 9. Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione degli [...] |
Art. 10. [3] |
Art. 11. La tariffa dell'imposta sui cani, stabilita dall'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue |
Art. 12. La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche stabilita dall'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue |
Art. 13. La misura massima dell'imposta sulle vetture private stabilita dall'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue |
Art. 14. L'art. 26 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente |
Art. 15. La misura massima dell'imposta stabilita dall'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1948, n. 62, è modificata come segue |
Art. 16. L'art. 190 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente |
Art. 17. L'art. 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente |
Art. 18. L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 19. A decorrere dal 1° gennaio 1947 l'addizionale alle tasse automobilistiche istituita a favore delle Provincie con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 [...] |
Art. 20. [4] |
Art. 21. L'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente |
Art. 22. L'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente |
Art. 23. La riscossione delle tasse automobilistiche è affidata all'Automobile Club d'Italia in base a convenzione da stipularsi tra il Ministro per le finanze e il tesoro ed il [...] |
Art. 24. [5] |
Art. 25. L'ultimo comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente |
Art. 26. [6] |
Art. 27. Gli articoli 33 e 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e l'art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, sono abrogati |
Art. 28. Le disposizioni degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale" |
Art. 29. Le autorizzazioni concesse a norma dell'art. 41 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, decadono col 31 dicembre 1947 |
Art. 30. Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1947 dei tributi indicati negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 i Comuni sono autorizzati a deliberare le relative [...] |
§ 41.2.10 - D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177 [1] .
Provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni
(G.U. 9 aprile 1947, n. 82)
La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 1 del
Bevande (vedi art. 96) |
Unità di misura |
Imposta in lire |
Vini comuni |
hl. |
800 |
Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti o in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore od uguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive.
Bevande (vedi art. 96) |
Unità di misura |
Imposta in lire |
Vini fini |
hl. |
3.000 |
Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie - passiti e non passiti -), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino la cui gradazione alcoolica sia non superiore a ventuno gradi.
Bevande (vedi art. 96) |
Unità di misura |
Imposta in lire |
Vini bottiglia |
una |
40 |
Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse, portanti indicazione, mediante etichetta o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto.
L'imbottigliamento, nelle dette forme, dei vini di qualsiasi qualità effettuato negli esercizi di vendita dà luogo al pagamento dell'imposta differenziale.
Bevande (vedi art. 96) |
Unità di misura |
Imposta in lire |
Vini spumanti in bottiglia |
una |
100 |
Il n. 2 dell'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, numero 1175, è sostituito dal seguente:
"Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore che sia manuale coltivatore del fondo, quando il consumo si verifichi nel fondo dove le uve sono prodotte e vinificate, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni stabilite dal regolamento.
L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore manuale coltivatore del fondo e per ogni membro della sua famiglia".
La riduzione dell'imposta di consumo sui malati macellati ad uso particolare prevista dall'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del
Tale riduzione è applicabile soltanto a favore degli allevatori diretti del maiale, che siano manuali coltivatori di fondi.
L'art. 5 del
"E' tollerata l'introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento d'imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri Comuni o dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:
pollame, conigli e cacciagione |
kg. |
2 |
cacao e surrogati del cacao |
kg. |
0,500 |
burro e suoi surrogati |
kg. |
1 |
pesce fresco, crostacei e molluschi |
kg. |
3 |
Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano stati conferiti o confermati dopo l'entrata in vigore del
per le riscossioni fino ad annue |
L. 200.000 |
aggio dell' |
1% |
per le ulteriori riscossioni annue:
da L. |
200.001 |
a L. |
500.000 |
aggio del |
0,75% |
da L. |
500.001 |
a L. |
1.000.000 |
aggio del |
0,50% |
da L. |
1.000.001 |
a L. |
2.000.000 |
aggio del |
0,40% |
da L. |
2.000.001 |
a L. |
5.000.000 |
aggio del |
0,25% |
da L. |
5.000.001 |
a L. |
10.000.000 |
aggio del |
0,15% |
da L. |
10.000.001 |
a L. |
20.000.000 |
aggio del |
0,10% |
oltre L. |
20.000.000 |
|
|
aggio del |
0,05% |
Il maggior provento, al netto del suindicato aggio, deve esser versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.
Per gli appalti confermati o confermati prima dell'entrata in vigore del
Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che siano stati conferiti o confermati dopo l'entrata in vigore del
Inoltre sul maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto compete l'aggio stabilito dall'art. 6.
Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi di accordo fra le parti alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal
Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, il consorzio (è tenuto a versare per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'art. 10 del
Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.
La tariffa dell'imposta sui cani, stabilita dall'art. 21 del
L. |
4.500 |
per i cani appartenenti alla prima categoria; |
L. |
1.500 |
per i cani appartenenti alla seconda categoria; |
L. |
500 |
per i cani appartenenti alla terza categoria. |
La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche stabilita dall'art. 24 del
Classi di Comuni |
Prima categoria |
Seconda categoria |
Classe A |
3.000 |
2.400 |
Classe B |
2.400 |
2.000 |
Classe C |
2.000 |
1.600 |
Classe D |
1.600 |
1.400 |
Classe E |
1.400 |
1.200 |
Classe F |
1.200 |
1.000 |
Classe G |
1.000 |
800 |
Classe H |
800 |
600 |
Classe I |
600 |
400 |
La misura massima dell'imposta sulle vetture private stabilita dall'art. 25 del
Classi di comuni |
Vetture |
Vetture |
Vetture |
(art. 11) |
a quattro ruote |
a quattro ruote |
a due ruote |
|
con due cavalli |
con un cavallo |
|
Classe A |
6.000 |
4.000 |
3.000 |
Classe B |
5.000 |
3.600 |
2.600 |
Classe C |
4.000 |
3.000 |
2.400 |
Classe D |
3.000 |
2.400 |
2.000 |
Classe E |
2.400 |
2.000 |
1.600 |
Classe F |
2.000 |
1.600 |
1.200 |
Classe G |
1.600 |
1.200 |
1.000 |
Classe H |
1.200 |
1.000 |
800 |
Classe I |
1.000 |
800 |
600 |
L'art. 26 del
La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:
a) per una domestica |
L. |
500 |
per una seconda domestica |
L. |
2.000 |
per ogni domestica in più |
L. |
5.000 |
L'imposta è ridotta della metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;
b) per un domestico |
L. |
1.000 |
per un secondo domestico |
L. |
4.000 |
per ogni domestico in più |
L. |
10.000 |
La misura massima dell'imposta stabilita dall'art. 27 del
pianoforti |
L. |
1.000 |
bigliardi |
L. |
2.500 |
bigliardi che si trovino in circoli di |
|
|
divertimento ed in pubblici locali |
L. |
5.000 |
Per i bigliardini di dimensioni non superiori ai metri due di lunghezza e metro uno di larghezza, la misura massima dell'imposta è ridotta del 50%.
L'art. 190 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:
"I titolari di caffè, bars ed altri stabilimenti in cui si venda e si consumi caffè tipo espresso, oltre all'imposta sulle industrie o di patente, quando siano istituite, ed a quella di licenza, debbono corrispondere al Comune l'annua somma di cui alla seguente tabella:
Classi di comuni (art. 11) |
Per ogni macchina avente una coppia di becchi o congegni atti alla preparazione di non più di due tazze di caffè |
Per ogni becco o congegno in più dei due applicato a ciascuna macchina |
Per le macchine aventi un sol becco per la preparazione di una sola tazza |
A - B - C |
5.000 |
1.500 |
2.500 |
D - E - F |
4.000 |
1.250 |
2.000 |
G - H - I |
3.000 |
1.000 |
1.500 |
E' data facoltà ai Comuni di graduare il tributo in misura decrescente per categorie di esercizi".
L'art. 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 34 del
"La tassa e applicata in base al numero delle lettere, nei limiti di cui alla seguente tabella:
|
Tassa per ogni lettera |
|
Classi di comuni (art. 11) |
Minimo Lire |
Massimo Lire |
Classe A |
14 |
140 |
Classe B |
12 |
120 |
Classe C |
10 |
100 |
Classe D |
9 |
90 |
Classe E |
8 |
80 |
Classe F |
7 |
70 |
Classe G |
6 |
60 |
Classe H |
5 |
50 |
Classe I |
4 |
40 |
Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura si applica il massimo della tariffa stabilita per ciascuna classe. Le cifre sono tassate come lettere.
La tassa e raddoppiata quando la superficie dell'insegna o dell'avviso supera il metro quadrato, fino a due metri quadrati; per le superfici maggiori la tassa è stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al secondo comma dell'art. 204".
L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, è assoggettata a una tassa annuale obbligatoria a favore dei Comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:
Categoria di veicoli |
Contributo annuale |
||
Carri ed altri veicoli a trazione animale del peso lordo (cioè peso proprio più carico massimo) |
fino a quintali cinque per ruota |
L. |
500 |
|
da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota |
L. |
1.000 |
|
oltre quintali quindici per ruota |
L. |
2.000 |
Vetture |
a due posti compreso quello del conducente |
L. |
500 |
|
a più di due posti compreso quello del conducente |
L. |
1.000 |
Per i carri e le macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera g) del presente testo unico, la tassa e ridotta del 50%.
La tassa di circolazione continuerà ad essere riscossa e ripartita tra Comuni e consorzi dalle Amministrazioni provinciali con le modalità stabilite dagli articoli 215 e seguenti".
A decorrere dal 1° gennaio 1947 l'addizionale alle tasse automobilistiche istituita a favore delle Provincie con l'art. 5 del
A decorrere dal 1° gennaio 1947, le tariffe A, B, C e D allegate al
L'art. 3 del
"Sono soggetti alla tassa di circolazione in ragione di L. 88 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque a trasporto di cose:
1) trattrici stradali;
2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
3) autospazzatrici;
4) autospazzaneve;
5) autopompe;
6) autoinnaffiatrici;
7) autocarri attrezzi;
8) autocarri scala e autotorri per riparazioni linee elettriche;
9) autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici;
10) autosgranatrici;
11) autotrebbiatrici;
12) autoambulanze;
13) autofunebri;
14) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;
15) autoveicoli per disinfezioni;
16) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
17) autoveicoli per radio cinema sonoro.
Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, semprechè non siano atti al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di L. 1250.
Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose, la tassa di circolazione e dovuta in ragione di L. 50 per ogni cavallo di potenza del motore".
L'art. 8 del
"La tassa di circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del regio
La riscossione delle tasse automobilistiche è affidata all'Automobile Club d'Italia in base a convenzione da stipularsi tra il Ministro per le finanze e il tesoro ed il rappresentante dell'Ente.
Con effetto dal 1° gennaio 1949 il provento delle tasse di circolazione è versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per il tesoro sarà quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari a quattro decimi dell'importo dei versamenti stessi.
Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sarà ripartito a favore delle Provincie, per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia.
L'ultimo comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:
"Può infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo, eccettuate quelle istituite in forza dell'art. 10 del
Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 35 |
15%; |
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire 35 e non superiori a lire 100 |
35%; |
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 100 |
50%. |
Gli articoli 33 e 34 del
Il provento del diritto di cui al precedente art. 26, al netto dei contributi previsti dagli articoli 6, lettera a), e 7 del regio
Le disposizioni degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale".
Quelle degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 hanno effetto dal 1° gennaio 1947; quelle degli articoli 19 e 21 hanno effetto dal 1° maggio 1947 [7] .
Le autorizzazioni concesse a norma dell'art. 41 del
A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, il diritto sul vino, mosto ed uva, che i Comuni sono stati autorizzati ad istituire entro il cinque per cento del valore, non può essere applicato in misura superiore al due per cento.
Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1947 dei tributi indicati negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 i Comuni sono autorizzati a deliberare le relative tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data della deliberazione decorrono, secondo i periodi di tempo fissati per i vari adempimenti, i termini previsti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] Articolo abrogato dall'art. del
[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[4] Articolo così modificato dall'art. 14 del
[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 del
[7] Comma così modificato dall'art. 15 del