§ 27.6.10 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 104 .
Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:27/06/1946
Numero:104


Sommario
Art. 1.      L'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente
Art. 2.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 cessano gli effetti delle revisioni eseguite a norma degli [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 11 luglio 1941, n. 685, si osservano fino alle scadenze dei contratti di appalto delle imposte di consumo che [...]


§ 27.6.10 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 104 [1] .

Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo

(G.U. 23 settembre 1946, n. 215)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

     "L'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare si riscuote a capo, salvo al contribuente di chiedere la tassazione a peso vivo qualora tale sistema di tassazione sia previsto dalla tariffa.

     Per i maiali ad uso particolare sino al numero di due per ogni famiglia e per ogni anno le aliquote devono essere fissate nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quelle deliberate per i maiali in genere.

     L'imposta sulle bestie si può riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei comuni che provvedono i pesi occorrenti.

     La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il 20 per cento per i suini, per i vitelli e per gli ovini, il 40 per cento per gli altri bovini e per gli equini.

     Sulle carni fresche provenienti dalle bestie macellate in altri comuni o dall'estero l'imposta è aumentata del 20 per cento.

     Le carni semplicemente cotte sono assoggettate alla imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche; per quelle conservate in iscatola l'imposta si applica al 50 per cento del peso al lordo del recipiente immediato.

     Per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate l'imposta è ridotta, rispettivamente, della metà e di un terzo".

     E' abrogato l'art. 4 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 449.

 

          Art. 2.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 cessano gli effetti delle revisioni eseguite a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 1944, n. 191, del sedicente governo della repubblica sociale italiana, convalidati dal decreto Ministeriale 31 dicembre 1944, dei contratti per gli appalti delle imposte di consumo conferiti o confermati posteriormente alla data del 10 giugno 1940.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 11 luglio 1941, n. 685, si osservano fino alle scadenze dei contratti di appalto delle imposte di consumo che saranno determinate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 22 aprile 1953, n. 342.