Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 27/06/1946 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente |
Art. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 cessano gli effetti delle revisioni eseguite a norma degli [...] |
Art. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 11 luglio 1941, n. 685, si osservano fino alle scadenze dei contratti di appalto delle imposte di consumo che [...] |
§ 27.6.10 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 104 [1] .
Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo
(G.U. 23 settembre 1946, n. 215)
L'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:
"L'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare si riscuote a capo, salvo al contribuente di chiedere la tassazione a peso vivo qualora tale sistema di tassazione sia previsto dalla tariffa.
Per i maiali ad uso particolare sino al numero di due per ogni famiglia e per ogni anno le aliquote devono essere fissate nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quelle deliberate per i maiali in genere.
L'imposta sulle bestie si può riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei comuni che provvedono i pesi occorrenti.
La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il 20 per cento per i suini, per i vitelli e per gli ovini, il 40 per cento per gli altri bovini e per gli equini.
Sulle carni fresche provenienti dalle bestie macellate in altri comuni o dall'estero l'imposta è aumentata del 20 per cento.
Le carni semplicemente cotte sono assoggettate alla imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche; per quelle conservate in iscatola l'imposta si applica al 50 per cento del peso al lordo del recipiente immediato.
Per le carni di bassa macelleria e per quelle congelate non disossate l'imposta è ridotta, rispettivamente, della metà e di un terzo".
E' abrogato l'art. 4 del regio
A decorrere dalla data di entrata in vigore del
Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
[1] Ratificato dall'art. unico della