Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 10/10/1998 |
Numero: | 4 |
§ 41.1.262 - Circolare 10 ottobre 1998, n. 4/1998. [1]
Esercizio dei poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli enti locali.
(G.U. 23 ottobre 1998, n. 248).
Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti, anche a seguito di alcune interpretazioni non univoche apparse sulla stampa, circa le modalità di esercizio dei poteri dirigenziali negli enti locali e le correlative titolarità, in rapporto alle funzioni di indirizzo politico attribuite agli organi di Governo, secondo il nuovo assetto delineato dal
In proposito, al fine di fornire univoche indicazioni di lettura, in relazione alla delicatezza delle questioni prospettate, che investono la vita quotidiana degli enti locali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, si ribadisce che il nuovo assetto dei poteri all'interno degli enti locali, dopo l'entrata in vigore dei precitati decreti delegati, nonchè delle leggi n. 127/1997 e n. 191/1998, è improntato ad una rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli: da una parte i compiti di indirizzo, attribuiti al potere politico, dall'altra i poteri gestionali, che divengono poteri propri della burocrazia, intesa come il complesso degli apparati amministrativi, chiamati a tradurre in pratica, nel rispetto delle norme regolamentari poste dagli enti medesimi, gli indirizzi politici.
Il principio di ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche degli enti locali, è stato riaffermato dal
Il successivo comma 3 del medesimo articolo introduce una norma di salvaguardia dei poteri attribuiti, prevedendo che le attribuzioni dei dirigenti "possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative".
Tale disposto è ulteriormente rafforzato dall'articolo 45 dello stesso
In tale ambito, il rinvio alla potestà regolamentare attribuita agli enti, previsto dall'art. 27 bis del
Da quanto detto deriva l'impossibilità, da parte degli organi politici, di compiere atti gestionali, così come già precisato nella
Ovviamente, non possono considerarsi atti gestionali, gli interventi d'urgenza adottati dal sindaco ai sensi dell'art. 117 del
In relazione al predetto principio di separazione dei poteri, l'ente dovrà, pertanto, adottare un modello organizzatorio, espressione della propria autonomia statutaria e regolamentare, con cui siano stabilite le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti, nel rispetto dei criteri di professionalità dettati dall'art. 6, comma 7, della
Anche la giurisprudenza ha confermato tale impostazione. Con recente sentenza n. 451/1998 il T.A.R. per la Lombardia, sezione II, nell'annullare un decreto di occupazione d'urgenza emanato da un sindaco, ha infatti ribadito l'incompetenza di quest'ultimo in quanto spetta esclusivamente ai dirigenti l'adozione di un atto siffatto.
Alla luce di tale orientamento deve essere letto anche il disposto dell'art. 27 bis del
In relazione a ciò ferma restando l'immediata operatività e vigenza del principio di separazione dei poteri - più volte richiamato - è indubbio che un tale momento innovativo imponga comunque agli enti locali di provvedere al più presto (ma anche con gli adeguati approfondimenti) alla regolamentazione delle modalità del trasferimento delle competenze in questione e, nel contempo, di avviare mirati processi di qualificazione del personale chiamato a nuovi compiti e responsabilità.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli enti locali interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.
[1] Emanata dal Ministero dell'interno.