Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 03/11/1971 |
Numero: | 1069 |
Sommario |
Art. unico. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, sono aggiunti i seguenti commi: |
§ 41.1.3A - Legge 3 novembre 1971, n. 1069.
Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.
(G.U. 18 dicembre 1971, n. 319)
Dopo il secondo comma dell'art. 2 della
"Gli enti e gli istituti finanziari di cui al precedente art. 1 sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento ex novo da parte dei comuni e dei consorzi di comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie di costituende aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal consiglio comunale e dalla competente giunta provinciale amministrativa o dagli organi di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con
Le agevolazioni a favore dei comuni e dei consorzi di comuni - di cui al precedente comma - sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione".