Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.3 energia nucleare |
Data: | 24/06/2005 |
Numero: | 183 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione e deroghe |
Art. 2. Organizzazione operativa |
Art. 3. Autorizzazioni |
Art. 4. Competenze |
Art. 5. Qualificazione del personale |
Art. 6. Funzioni ispettive |
Art. 7. Relazione annuale |
§ 40.3.32 - D.P.C.M. 24 giugno 2005, n. 183. [1]
Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa.
(G.U. 17 settembre 2005, n. 217)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera d), della Costituzione della Repubblica italiana;
Visto il
Visto in particolare, l'articolo 162 del richiamato
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il regolamento di attuazione della citata
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1994 concernente l'istituzione del Centro interforze studi per le applicazioni militari di San Pietro a Grado (Pisa);
Vista la
Visto il
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante il
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, che ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, nella riunione del 28 ottobre 2004;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 16 maggio 2005;
Su proposta del Ministro della difesa;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Campo di applicazione e deroghe
1. Le attività che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del
2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, in relazione alla peculiarità delle attività, alle disposizioni del decreto legislativo, le attività e i luoghi di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di Polizia militare, di protezione civile ed addestrative, nonchè le attività effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.
Art. 2. Organizzazione operativa
1. Con decreto del Ministro della difesa, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti, di cui al precedente articolo 1 ed alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo e dal presente regolamento.
3. Le norme delle istruzioni di cui al comma 1, disciplinano anche la predisposizione ed attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile.
4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.
5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorità competenti nazionali ed estere le cui modalità e norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.
Art. 3. Autorizzazioni
1. Per le attività di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo ed alla
2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:
a) 5 della
b) 28, 33 e 55 del
Art. 4. Competenze
1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attività indicate nel decreto legislativo, sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.
2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, sono definite come segue:
a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli ispettorati ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione ed all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;
b) le direzioni generali, nell'ambito delle aree di rispettiva competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica ed al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
c) i soggetti previsti dal
d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa, definiti con il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, provvedono alla vigilanza per le attività di cui all'articolo 1, in particolare nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.
3. Le funzioni connesse alle attività di informazione, di sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal decreto legislativo, sono espletate nell'ambito del Ministero della difesa come segue:
a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;
b) al CISAM, sono affidate le competenze in materia di radioattività ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;
c) al CISAM e all'organizzazione della sanità militare, sono attribuite le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attività di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.
Art. 5. Qualificazione del personale
1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 2 del regolamento.
2. Le attività professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal regolamento, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo. L'abilitazione è rilasciata previo esame di apposite Commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.
Art. 6. Funzioni ispettive
1. Le funzioni ispettive e le relative modalità di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento.
Art. 7. Relazione annuale
1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalità fissate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 del regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti ed all'avvio di attività concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attività in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del