§ 20.3.448 - Decisione 7 marzo 2006, n. 208.
Decisione n. 2006/208/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/432/CE della Commissione relativa all’approvazione dei piani di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:07/03/2006
Numero:208


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 20.3.448 - Decisione 7 marzo 2006, n. 208.

Decisione n. 2006/208/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/432/CE della Commissione relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 14 marzo 2006, n. L 75).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

     considerando quanto segue:

      (1) In conformità della direttiva n. 96/23/CE un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi stabiliti dalla legislazione comunitaria e dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di base d’origine animale contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in tema di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale direttiva. La direttiva stabilisce inoltre disposizioni relative ai termini ultimi per la presentazione dei piani.

      (2) La decisione n. 2004/432/CE della Commissione stabilisce l’elenco dei paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui in cui sono indicate le garanzie offerte in conformità delle disposizioni di tale direttiva.

      (3) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui relativi ad animali e prodotti che non figurano negli elenchi della decisione 2004/432/CE. La valutazione di tali piani e le informazioni complementari richieste dalla Commissione forniscono sufficienti garanzie in merito al monitoraggio dei residui degli animali e dei prodotti in questione effettuato in tali paesi. È quindi opportuno includere detti animali e prodotti nell’elenco dei paesi terzi interessati.

      (4) Alcuni paesi terzi non hanno presentato alla Commissione le garanzie richieste in merito alla sorveglianza dei residui di animali e prodotti che figurano negli elenchi della decisione n. 2004/432/CE. In assenza delle garanzie tali animali e prodotti vanno quindi esclusi dall’elenco dei paesi terzi interessati.

      (5) È pertanto opportuno modificare la decisione n. 2004/432/CE.

      (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato della decisione n. 2004/432/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 17 marzo 2006.

     Qualora la modifica apportata dalla presente decisione comporti l’esclusione di determinati prodotti di alcuni paesi dall’allegato della decisione n. 2004/432/CE, essa non si applica alle partite contenenti tali prodotti se l’operatore che li importa nella Comunità può dimostrare che erano state spedite verso la Comunità dal paese in questione prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

     (Omissis)»