§ 20.3.428 – Decisione 29 aprile 2004, n. 432.
Decisione n. 2004/432/CE della Commissione relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:29/04/2004
Numero:432


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 20.3.428 – Decisione 29 aprile 2004, n. 432. [1]

Decisione n. 2004/432/CE della Commissione relativa all'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 154).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

     considerando quanto segue:

     (1) In virtù della direttiva 96/23/CE l'inclusione o la permanenza negli elenchi di paesi terzi richiesti dalla legislazione comunitaria da cui gli Stati membri possono importare gli animali e i prodotti primari di origine animale («i prodotti») contemplati da tale direttiva sono soggette alla presentazione, da parte del paese terzo interessato, di un piano che presenta le garanzie che esso offre quanto alla sorveglianza dei gruppi di residui e sostanze di cui a detta direttiva. Tale direttiva fissa anche certi requisiti in merito alle scadenze entro cui presentare i piani.

     (2) La decisione 2000/159/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, elenca in via provvisoria i paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui che indica le garanzie da essi offerte in conformità delle disposizioni di detta direttiva.

     (3) In considerazione delle valutazioni dei piani presentati dai paesi terzi, elencati in via provvisoria nell'allegato della decisione 2000/159/CE, l'elenco dei paesi terzi in linea con la direttiva 96/23/CE («l'elenco») non è più da considerarsi provvisorio.

     (4) Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui per animali e prodotti non indicati nella decisione 2000/159/CE. La valutazione di tali piani e delle informazioni aggiuntive richieste dalla Commissione fornisce sufficienti garanzie quanto alla sorveglianza dei residui in tali paesi per gli animali e i prodotti indicati. Detti animali e prodotti dovrebbero quindi essere inclusi nell'elenco di tali paesi terzi.

     (5) Alcuni paesi terzi non hanno presentato piani di sorveglianza dei residui, o hanno presentato garanzie insufficienti nel settore della sorveglianza dei residui per gli animali e i prodotti originariamente indicati nella decisione 2000/159/CE. Detti animali e prodotti non dovrebbero quindi essere più inclusi nell'elenco di tali paesi terzi.

     (6) Nell'interesse della chiarezza della legislazione comunitaria la decisione 2000/159/CE è abrogata e sostituita dalla presente decisione.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     I piani di sorveglianza dei residui presentati dai paesi terzi elencati all'allegato della presente decisione sono approvati relativamente agli animali e ai prodotti primari di origine animale contrassegnati con una «X» nella tabella riportata in detto allegato.

 

          Art. 2.

     La decisione 2000/159/CE è abrogata.

 

          Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [2]

 

     (Omissis)

 


[1] Decisione così interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2004, n. L 189.

[2] Allegato da ultimo sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/233/CE e dall’art. 1 della decisione n. 2006/208/CE.