§ 10.1.71 – Decisione 22 dicembre 2004, n. 42/2005.
Decisione n. 2005/42/CE della Commissione che definisce la posizione della Comunità riguardo a una decisione degli enti di gestione, in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.1 questioni generali
Data:22/12/2004
Numero:42


Sommario
Art. unico.     


§ 10.1.71 – Decisione 22 dicembre 2004, n. 42/2005.

Decisione n. 2005/42/CE della Commissione che definisce la posizione della Comunità riguardo a una decisione degli enti di gestione, in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, concernente la revisione dell’allegato C, parte II, che definisce le specifiche dei monitor.

(G.U.U.E. 22 gennaio 2005, n. L 20).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2003/269/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, concernente la conclusione per conto della Comunità dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) L’accordo prevede che la Commissione europea possa riesaminare, con l’Environmental Protection Agency (EPA) statunitense, le specifiche per l’assegnazione del marchio di efficienza energetica alle apparecchiature per ufficio, indicate nell’allegato C dell’accordo, in base all’evoluzione del mercato. Gli sviluppi nel settore dei monitor per computer hanno giustificato una revisione delle specifiche applicabili.

     (2) La posizione della Comunità riguardo alle modifiche delle specifiche deve essere definita dalla Commissione, previa consultazione dell’apposito comitato designato dal Consiglio.

     (3) Le misure di cui alla presente decisione tengono conto del parere dello European Community Energy Star Board (ECESB) di cui agli articoli 8 e 11 del regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio.

     (4) Al fine di adottare la posizione comunitaria, la Commissione ha consultato l’apposito comitato designato dal Consiglio.

     (5) Le specifiche dei monitor di cui all’allegato C, parte II, devono essere abrogate e sostituite dalle specifiche allegate alla presente decisione,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. unico.

     La posizione che la Comunità europea adotta in merito a una decisione degli enti di gestione, in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, concernente le specifiche dei monitor dell’allegato C, parte II dell’accordo medesimo si basa sulla proposta di decisione allegata.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)