§ 1.6.V74 – Regolamento 11 febbraio 2005, n. 240.
Regolamento (CE) n. 240/2005 della Commissione recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2294/2000 e (CE) n. 1369/2002 relativi al settore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/02/2005
Numero:240


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.V74 – Regolamento 11 febbraio 2005, n. 240.

Regolamento (CE) n. 240/2005 della Commissione recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2294/2000 e (CE) n. 1369/2002 relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.U.E. 12 febbraio 2005, n. L 42).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, e l’articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, per ottenere il pagamento di una restituzione differenziata occorre presentare la prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un’altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione. Possono essere previste deroghe a tale norma, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

     (2) Tali deroghe sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 2294/2000 della Commissione, del 16 ottobre 2000, recante deroga all’articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in ordine alla prova di arrivo a destinazione in caso di concessione di restituzioni differenziate e recante modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari, e dal regolamento (CE) n. 1369/2002 della Commissione, del 26 luglio 2002, che deroga all’articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda la prova di arrivo a destinazione nel caso di restituzioni differenziate e che fissa modalità di applicazione del tasso più basso della restituzione all’esportazione di alcuni prodotti lattiero-caseari.

     (3) Il regolamento (CE) n. 351/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari  ha introdotto restituzioni differenziate a seconda della destinazione per tutti i prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 27 febbraio 2004. A decorrere dalla medesima data, il regolamento (CE) n. 519/2004 della Commissione, del 19 marzo 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda l’esportazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ha stabilito alcune disposizioni relative alla prova dell’espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo.

     (4) I regolamenti (CE) n. 2294/2000 e (CE) n. 1369/2002 sono divenuti privi di oggetto ed è pertanto opportuno disporne l’abrogazione.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I regolamenti (CE) n. 2294/2000 e (CE) n. 1369/2002 sono abrogati.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.