Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 26/02/2004 |
Numero: | 351 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.4.650 – Regolamento 26 febbraio 2004, n. 351.
Regolamento (CE) n. 351/2004 della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
(G.U.U.E. 27 febbraio 2004, n. L 60).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/ 1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.
(2) A norma del
— la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
— le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
— i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
— l'aspetto economico delle esportazioni previste.
(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del
a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.
(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del
(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/ 1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.
(6) A norma dell'articolo 16 del
(7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
(8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
(9) In vista dell' adesione dei nuovi Stati membri il 1° maggio 2004 e per favorire il progressivo allineamento al livello comunitario dei prezzi in essi praticati, è opportuno sopprimere tutte le restanti restituzioni verso destinazioni dei nuovi Stati membri.
(10) Il consolidamento dei quantitativi massimi da esportare nell'ambito dei massimali fissati dall'accordo OMC sarà più vincolante con l'adesione dei nuovi Stati membri. Di conseguenza, per assicurare la gestione adeguata e l'uso ottimale dei suddetti quantitativi, è opportuno ridurre o sopprimere le restituzioni per determinate destinazioni, in particolare quelle situate all'interno o vicino all'area geografica della Comunità dove il livello dei prezzi per i prodotti lattierocaseari non giustifica più il livello attuale dei tassi di restituzione, nonostante la ricossione di dazi all'importazione in alcuni di questi paesi.
(11) La politica di alcuni paesi terzi consiste nell'evitare perturbazioni del mercato interno applicando misure frontaliere. È opportuno differenziare le restituzioni per determinati prodotti lattierocaseari esportati verso tali destinazioni per ridurre il rischio che siano applicate misure del genere.
(12) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del
Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2004.
ALLEGATO
(Omissis)