§ 1.6.T89 – Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1899.
Regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi.
(G.U.U.E. 30 ottobre 2004, n. L 328).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 155,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione fissa le modalità per determinare l’anno di imputazione del premio per gli animali oggetto di regimi di premi, compreso il regime del premio speciale. In previsione dell’attuazione da parte degli Stati membri del regime del pagamento unico stabilito dal titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, i produttori avevano facoltà di procedere alla macellazione degli animali alla fine del 2004 per riscuotere il premio speciale, nei casi in cui detto premio è concesso al momento della macellazione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine.
(2) L’affollamento dei mattatoi alla fine del 2004 e la successiva diminuzione delle macellazioni all’inizio del 2005 possono perturbare il mercato delle carni bovine. Occorre pertanto concedere la possibilità ai produttori di presentare, per un periodo limitato, domanda di premio speciale per il 2004, per gli animali ammissibili al 31 dicembre 2004 che saranno macellati all’inizio del 2005.
(3) La misura in cui l’aumento eccezionale delle macellazioni può perturbare il mercato delle carni bovine dipende dalle capacità dei mattatoi degli Stati membri. Pertanto, la durata del periodo concesso per abbattere gli animali può variare da uno Stato membro all’altro. Occorre quindi consentire agli Stati membri di decidere la durata del periodo necessario per la macellazione, da situarsi tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2005.
(4) Nei casi in cui gli Stati membri decidono di accordare il premio speciale al momento della macellazione, l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/1999 stabilisce che, per i tori, il criterio dell’età di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) di detto regolamento è sostituito dal criterio del peso minimo della carcassa. Evidentemente, per un animale macellato dopo il 31 dicembre 2004, non sarebbe più possibile verificare se l’animale fosse conforme al criterio del peso entro tale data. Per evitare che siano presentati per la macellazione e siano oggetto di una domanda di premio animali che non avrebbero altrimenti soddisfatto i criteri del peso entro il 31 dicembre 2004, è opportuno sostituire il criterio del peso con il criterio dell’età, nei casi in cui il richiedente voglia ricorrere a tale misura.
(5) Il regolamento (CE) n. 2342/1999 deve essere modificato di conseguenza.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:
1) All’articolo 8, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:
«In deroga all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/1999, negli Stati membri che decidono di applicare dal 1° gennaio 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, ai tori macellati durante il periodo di cui all’articolo 42, paragrafo 4, può essere accordato il premio speciale se al 31 dicembre 2004 rispondono al criterio dell’età di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1254/1999. La prova della macellazione precisa l’età dell’animale.».
2) All’articolo 42, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:
«In deroga al primo e al secondo comma del presente articolo e all’articolo 35, paragrafo 1, negli Stati membri che decidono di applicare dal 1° gennaio 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è possibile accordare un premio speciale, a richiesta del produttore, secondo la modalità prevista dall’articolo 8 paragrafo 1, se l’animale è macellato durante un periodo stabilito dallo Stato membro tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2005 e se la domanda di premio per l’animale è presentata entro il 15 aprile 2005 per l’anno civile 2004. I manzi sono ammissibili al premio al 31 dicembre 2004 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999. In tal caso l’anno di imputazione è il 2004 e l’importo del premio è quello applicabile il 31 dicembre 2004.».
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.