§ 1.6.T63 – Regolamento 19 ottobre 2004, n. 1813.
Regolamento (CE) n. 1813/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:19/10/2004
Numero:1813


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.T63 – Regolamento 19 ottobre 2004, n. 1813.

Regolamento (CE) n. 1813/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e allaiuto finanziario.

(G.U.U.E. 20 ottobre 2004, n. L 319).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l’articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione  prevede, all’articolo 17, che gli Stati membri, una volta approvati i programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori, stabiliscono l’importo dell’aiuto finanziario approvato entro il 15 dicembre dell’anno precedente l’attuazione dei programmi stessi. Al fine di migliorare la gestione finanziaria dell’organizzazione comune di mercato, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione l’importo totale approvato dell’aiuto per l’insieme dei programmi operativi.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1433/2003 prevede, all’articolo 26, che gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° giugno di ogni anno, i dati relativi alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi secondo quanto indicato nell’allegato III del medesimo regolamento. Soltanto le cifre relative agli aiuti effettivamente versati sono presentate entro il 15 novembre. Alla luce dell’esperienza acquisita negli ultimi anni, questa doppia scadenza per la comunicazione dei dati risulta essere fonte di inutili complicazioni amministrative. A fini di semplificazione, è opportuno disporre che gli Stati membri presentino entro il 15 novembre di ogni anno una relazione contenente l’insieme delle informazioni, compresi i dati definitivi degli aiuti versati.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1433/2003 reca, nell’allegato I, un elenco completo di azioni e di spese che possono essere incluse nei programmi operativi. Tra queste spese figurano, al punto 2 del suddetto allegato, le spese specifiche relative a misure di miglioramento della qualità, tra cui l’acquisto di sementi certificate. L’esperienza ha dimostrato la necessità di chiarire la nozione di «sementi certificate» con un espresso rinvio alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, il che corrisponde all’obiettivo di miglioramento e di sostegno della qualità previsto dal regolamento.

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1433/2003.

     (5) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1433/2003 è modificato come segue:

     1) Nell’articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

     «Entro i 30 giorni successivi a tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo totale dell’aiuto finanziario approvato per l’insieme dei programmi operativi.».

     2) Nell’articolo 26, paragrafo 1, la data «1° giugno» è sostituita da «15 novembre».

     3) Nell’allegato I, il testo del punto 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente:

     «d) miglioramento della qualità, compreso l’impiego di micelio e piante certificati nonché di sementi delle categorie “sementi di base” e “sementi certificate” di cui alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio.»

     4) Nell’allegato III, parte 3, il punto 3 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Tuttavia, l’articolo 1, punto 3, non si applica ai programmi operativi già approvati dagli Stati membri.