§ 1.6.P52 – Regolamento 30 marzo 1998, n. 708.
Regolamento n. 708/98/CE della Commissione relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/03/1998
Numero:708


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 3 bis. 
Art. 4. 
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  
Art. 8.  
Art. 9.  
Art. 10.  
Art. 11.  
Art. 12.  
Art. 13.  
Art. 14.  


§ 1.6.P52 – Regolamento 30 marzo 1998, n. 708. [1]

Regolamento n. 708/98/CE della Commissione relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare.

(G.U.C.E. 31 marzo 1998, n. L 98).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98, in particolare l'articolo 8, lettera b),

     considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 dispone che il prezzo d'intervento è fissato per il risone di una qualità tipo determinata e che, se la qualità del riso conferito all'intervento differisce da detta qualità tipo, il prezzo d'intervento viene rettificato mediante l'applicazione di maggiorazioni o detrazioni;

     considerando che il regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio fissa la qualità tipo del risone per la quale è fissato il prezzo d'intervento rafforzando i requisiti stabiliti dal precedente regime;

     considerando che, al fine di garantire una soddisfacente gestione dell'intervento, occorre fissare una quantità minima per ogni offerta; che tuttavia è opportuno prevedere la possibilità di fissare un limite superiore per potere tener conto delle condizioni e delle prassi del commercio all'ingrosso esistenti in taluni Stati membri;

     considerando che non deve essere accettato all'intervento risone la cui qualità non consenta una successiva utilizzazione e un ammasso adeguati; che, per fissare la qualità minima, occorre in particolare prendere in considerazione le condizioni climatiche delle regioni produttrici della Comunità; che per prendere in consegna partite di una certa omogeneità occorre specificare che una partita è composta di riso della stessa varietà;

     considerando che, per determinare le maggiorazioni e le detrazioni, occorre prendere in considerazione le caratteristiche essenziali del risone che consentono una valutazione obiettiva della qualità; che la valutazione del tasso di umidità, della resa alla lavorazione e dei difetti dei grani, che può essere effettuata con metodi semplici ed efficaci, risponde in modo soddisfacente a tale esigenza;

     considerando che per un funzionamento il più semplice ed efficace possibile del regime d'intervento occorre prevedere che un'offerta venga presentata per il centro d'intervento più vicino al luogo di ammasso della merce nonché fissare le disposizioni relative alle spese di trasporto sino al magazzino in cui viene effettuata la presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento;

     considerando che occorre stabilire con precisione i controlli da effettuare per accertare l'osservanza dei requisiti stabiliti per quanto concerne sia il peso che la qualità delle merci conferite; che è necessario distinguere, da un lato, l'accettazione della merce conferita dopo il controllo della quantità e della conformità ai requisiti relativi alla qualità minima nonché, dall'altro, la fissazione del prezzo da pagare all'offerente dopo l'effettuazione delle analisi necessarie per determinare le caratteristiche precise di ogni partita sulla base di campioni rappresentativi;

     considerando che occorre fissare le disposizioni specifiche adeguate al caso della presa in consegna della merce nei magazzini dell'offerente; che in tal caso è opportuno, in particolare, prendere in considerazione i dati della contabilità di magazzino dell'offerente, con riserva dei risultati di verifiche complementari per garantire la conformità ai requisiti stabiliti per la presa in consegna della merce da parte dell'organismo d'intervento;

     considerando che le disposizioni del presente regolamento devono sostituire quelle del regolamento (CE) n. 1528/96 della Commissione; che occorre di conseguenza abrogare quest'ultimo regolamento;

     considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Durante il periodo d'acquisto da parte degli organismi d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, chiunque detenga una partita minima di 20 tonnellate di risone raccolto nella Comunità può presentare tale partita per essere acquistata dall'organismo d'intervento. Una partita è composta di riso della stessa varietà.

     Gli Stati membri possono stabilire una quantità minima superiore.

     2. Qualora una partita venga consegnata in più parti (autocarro, chiatta, vagone, ecc.), ognuna di queste ultime deve essere conforme alle caratteristiche minime richieste, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma.

 

          Art. 2.

     1. Per essere accettato all'intervento, il risone deve essere sano, leale e mercantile.

     2. Il risone è considerato sano, leale e mercantile se è privo di odore e di insetti vivi e se:

     - il tasso di umidità non supera quello indicato all'allegato I,

     - la resa alla lavorazione non è inferiore di sei punti alle rese di base di cui all'allegato II.B [2],

     - il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria; il controllo del livello di contaminazione radioattiva del riso si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario; in caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

     (Omissis) [3]

 

          Art. 3.

     1. Il risone con una percentuale di impurità diverse superiore allo 0,1% può essere acquistato all'intervento solo applicando una detrazione dello 0,02% per ogni divario supplementare dello 0,01%.

     Per "impurità diverse" si intendono le materie estranee costituite da sostanze minerali o vegetali non commestibili, purché non tossiche, e da grani estranei o parti di grani estranei commestibili nonché insetti morti e loro frammenti.

     2. Il risone con una percentuale di grani di riso di altre varietà superiore al 3% può essere acquistato all'intervento solo applicando una detrazione dello 0,1% per ogni divario supplementare di 0,1%.

     3. Quando il tasso di umidità del risone conferito all'intervento supera il tasso stabilito per la qualità tipo del risone, si applicano le detrazioni indicate all'allegato I.

     4. Quando la resa alla lavorazione del risone conferito all'intervento si discosta dalla resa di base alla lavorazione per la varietà considerata prevista nell'allegato II, parte B, si applicano le maggiorazioni e le detrazioni indicate nell'allegato II, parte A.

     5. Quando i difetti dei grani del risone conferito all'intervento superano le tolleranze ammesse per la qualità tipo del risone, si applicano le detrazioni indicate nell'allegato III.

     6. Le maggiorazioni e le detrazioni di cui sopra sono calcolate applicando le percentuali previste negli allegati al prezzo d'intervento valido all'inizio della campagna. Esse si applicano cumulativamente.

 

          Art. 3 bis. [4]

     Le quantità di risone ammissibili all'intervento durante la campagna 2003/2004 sono ripartite in due quote per gli Stati membri produttori, ed in una quota comune, per l'insieme della Comunità, comprendente tutte le quantità disponibili non utilizzate fino a quel periodo, conformemente alla tabella che figura nell'allegato IV.

 

          Art. 4. [5]

     1. Le offerte di vendita all'intervento devono formare oggetto di domanda scritta presentata ad un organismo d'intervento e conformemente ad un modello approntato da detto organismo. Pena l'inammissibilità, le offerte per le quote n. 1, 2 e 3, che figurano nell'allegato IV, devono essere presentate rispettivamente dal 1° al 9 aprile 2004, dal 10 al 14 maggio 2004 e dal 14 al 18 giugno 2004 e devono recare i seguenti elementi:

     a) nome dell'offerente;

     b) luogo di magazzinaggio del riso offerto;

     c) quantità offerta ai sensi dell'articolo 1;

     d) varietà;

     e) caratteristiche principali inclusa la resa globale e la resa in grani interi alla lavorazione;

     f) anno di raccolta;

     g) quantità minima dell'offerta, al di sotto della quale l'offerta è considerata dall'offerente come non presentata;

     h) centro d'intervento per il quale è presentata l'offerta;

     i) la prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 50 EUR per tonnellata di risone, ridotta a 20 EUR per i produttori o i raggruppamenti di produttori che hanno soddisfatto i requisiti del regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso,

     j) la dichiarazione che il prodotto è di origine comunitaria,

     con indicazione della regione di produzione;

     k) i trattamenti fitosanitari effettuati, con indicazione delle dosi utilizzate.

     Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate. 2. In caso di inammissibilità dell'offerta, l'operatore interessato ne è informato dall'organismo d'intervento entro i dieci giorni lavorativi successivi alla presentazione della stessa.

     3. Per ciascuna quota l'autorità competente dello Stato membro verifica entro il 29 aprile 2004 e il 3 giugno 2004, rispettivamente per le quote n. 1 e 2 che figurano nell'allegato IV, se la quantità totale dell'offerta supera o no la quantità disponibile. In caso di superamento, essa calcola un coefficiente di attribuzione delle quantità con sei decimali, corrispondente al valore massimo in base al quale la quantità totale attribuita, tenuto conto della quantità minima di ciascuna offerta, risulta inferiore o uguale alla quantità disponibile. In caso di non superamento il coefficiente di attribuzione è uguale a 1.

     Se del caso la quantità non utilizzata, pari alla differenza tra la quantità disponibile e la quantità totale attribuita, si aggiunge alla quantità prevista per la quota successiva.

     Entro il giorno successivo alla data indicata nel primo comma l'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione il valore del coefficiente di attribuzione, la quantità totale attribuita e la quantità non utilizzata riportata alla quota successiva. Tale informazione è pubblicata quanto prima dalla Commissione sul suo sito informatico.

     Entro il secondo giorno successivo alla data indicata nel primo comma l'autorità competente dello Stato membro comunica all'offerente l'accettazione della sua offerta sino a concorrenza di una quantità pari alla quantità offerta moltiplicata per il coefficiente di attribuzione. Detta quantità è tuttavia riportata a 0 se risulta inferiore alla quantità minima indicata nell'offerta.

     4. Per la quota n. 3 che figura nell'allegato IV, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro l'8 luglio, le quantità offerte, se del caso con l'indicazione delle quantità minime. Tale comunicazione comporta le informazioni riportate nell'allegato V ed è effettuata per via elettronica mediante l'apposito formulario fornito agli Stati membri dalla Commissione. Detta comunicazione deve essere effettuata anche se non è stata presentata nessuna offerta.

     La Commissione raccoglie tutte le offerte presentate negli Stati membri e verifica se la quantità totale delle offerte superi o no la quantità disponibile. In caso di superamento essa calcola un coefficiente di attribuzione delle quantità con sei decimali, corrispondente al valore massimo in base al quale la quantità totale attribuita, tenuto conto della quantità minima di ciascuna offerta, risulta inferiore o uguale alla quantità disponibile. In caso di non superamento il coefficiente di attribuzione è uguale a 1.

     Entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione di detto coefficiente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'autorità competente dello Stato membro comunica all'offerente l'accettazione della sua offerta sino a concorrenza di una quantità attribuita pari alla quantità offerta moltiplicata per il coefficiente di attribuzione. Detta quantità è tuttavia riportata a 0 se risulta inferiore alla quantità minima indicata nell'offerta.

     5. La cauzione di cui al paragrafo 1, lettera i), è svincolata proporzionalmente alla quantità offerta ma non attribuita. La cauzione è svincolata integralmente non appena è stato consegnato il 95 % della quantità attribuita, conformemente al disposto dell'articolo 6.

 

 

          Art. 5.

     1. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento dello Stato membro di produzione per il centro d'intervento di detto Stato membro più vicino al luogo in cui si trova il risone al momento dell'offerta [6].

     Per "centro d'intervento più vicino" si intende il centro verso il quale il risone può essere inoltrato con le spese meno elevate. Dette spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

     2. Le spese di trasporto dal deposito in cui la merce è immagazzinata al momento della presentazione dell'offerta sino al centro d'intervento più vicino, stabilito conformemente al paragrafo 1, sono a carico dell'offerente.

     3. Se l'organismo d'intervento non prende in consegna il risone nel centro di intervento più vicino stabilito conformemente al paragrafo 1, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell'organismo d'intervento.

 

          Art. 6.

     1. La data e il centro d'intervento in cui viene effettuata la consegna sono stabiliti dall'organismo d'intervento, che ne dà comunicazione all'offerente quanto prima. Tali condizioni possono essere contestate entro due giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della comunicazione.

     La consegna deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dell'offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso. In caso di consegna frazionata, l'ultima frazione della partita deve essere consegnata conformemente al presente comma.

     2. La ricezione della consegna è effettuata dall'organismo d'intervento alla presenza dell'offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato.

     3. La presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento del riso conferito avviene quando detto organismo o il suo rappresentante abbia constatato, merce resa al magazzino d'intervento, la quantità e le caratteristiche minime esigibili di cui agli articoli 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.

     In caso d'applicazione dell'articolo 7, la data di presa in consegna coincide con quella della constatazione delle caratteristiche minime indicate nella bolla di presa in consegna di cui all'articolo 9.

     4. La quantità consegnata è constatata per pesatura alla presenza dell'offerente e di un rappresentante dell'organismo d'intervento che offra tutte le garanzie di indipendenza dall'offerente.

     5. Il rappresentante dell'organismo d'intervento può essere l'ammassatore.

     In tal caso l'organismo d'intervento procede, entro 30 giorni a decorrere dalla fine della consegna, ad un controllo comprendente almeno una verifica del peso secondo il metodo detto della misurazione volumetrica.

     Se con l'applicazione di tale metodo:

     a) il peso ottenuto è inferiore di meno del 6% alla quantità registrata nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, tutte le spese relative alle quantità mancanti constatate in una pesatura successiva rispetto al peso registrato nella contabilità (al momento della presa in consegna) sono a carico dell'ammassatore;

     b) il peso ottenuto è inferiore di oltre il 6% alla quantità registrata nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, si procede immediatamente ad una pesatura della merce; le spese della pesatura sono a carico dell'ammassatore se il peso constatato è inferiore a quello registrato nella contabilità di magazzino; in caso contrario, le spese di pesatura sono a carico dell'organismo d'intervento.

 

          Art. 7.

     1. L'organismo d'intervento può prendere in consegna il risone non al centro d'intervento designato dall'offerente, ma nel luogo in cui la merce è depositata al momento della presentazione dell'offerta. In tal caso la merce presa in consegna deve essere depositata separatamente dalle altre merci [7].

     2. In tal caso, la quantità può essere constatata sulla base della contabilità di magazzino, che deve essere conforme alle norme professionali nonché a quelle dell'organismo d'intervento e sempreché:

     - dalla contabilità di magazzino risultino il peso constatato mediante pesatura, le caratteristiche qualitative al momento della pesatura, in particolare il grado di umidità, gli eventuali trasferimenti nonché i trattamenti effettuati; la pesatura deve aver avuto luogo negli ultimi dieci mesi;

     - l'ammassatore dichiari che la partita conferita corrisponde in tutti i suoi elementi alle indicazioni contenute nella contabilità di magazzino.

     - il peso da prendere in considerazione è quello indicato nella contabilità di magazzino, eventualmente adattato per tener conto di una differenza tra il tasso di umidità constatato al momento della pesatura e quello constatato sul campione rappresentativo;

     - l'organismo d'intervento effettua, entro 30 giorni dalla data della presa in consegna, una verifica volumetrica di controllo; l'eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 6%.

     Se con l'applicazione di tale metodo:

     - il peso ottenuto è inferiore di meno del 6% alla quantità registrata nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, sono a carico di quest'ultimo tutte le spese relative alle quantità eventualmente mancanti constatate al momento di una pesatura successiva, rispetto al peso indicato nella contabilità al momento della presa in consegna;

     - il peso ottenuto è inferiore di oltre il 6% alla quantità registrata nella contabilità di magazzino dell'ammassatore, quest'ultimo procede immediatamente ad una pesatura; le spese della pesatura sono a carico dell'ammassatore se il peso constatato è inferiore a quello indicato oppure a carico del FEAOG in caso contrario.

 

          Art. 8.

     1. La verifica dei requisiti qualitativi ai fini dell'accettazione del prodotto all'intervento è effettuata conformemente alle disposizioni seguenti.

     L'organismo d'intervento procede, in presenza dell'offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato, a prelievi di campioni. Ad ogni operazione di prelievo, vengono prelevati tre campioni destinati, rispettivamente:

     - all'offerente,

     - al magazzino in cui è prevista la consegna,

     - all'organismo d'intervento.

     a) Nel caso di una consegna del prodotto, i prelievi di campioni sono effettuati per ogni consegna parziale (autocarro, chiatta, vagone, ecc.) per frazioni di dieci tonnellate.

     La verifica dei requisiti è effettuata sulla base di un campione rappresentativo di ogni consegna parziale, costituito per mezzo dei prelievi destinati al magazzino.

     b) In caso di applicazione dell'articolo 7, per una presa in consegna nel magazzino dell'offerente, la verifica viene effettuata sulla base di un campione rappresentativo della partita conferita. Tale campione rappresentativo è costituito dalla media dei risultati dei prelievi destinati al magazzino. Il numero di prelievi da effettuare è ottenuto dividendo la quantità della partita conferita per venti; tuttavia, un campione rappresentativo è costituito sulla base di un massimo di venti prelievi.

     Dalla verifica deve risultare che la merce risponde ai requisiti di qualità minima. In caso contrario, la presa in consegna della partita è rifiutata.

     Nel caso di una consegna, l'esame di ogni consegna parziale può essere limitato, prima che la merce entri nel magazzino d'intervento, ad una verifica del tasso di umidità, del tasso di impurità e dell'assenza di insetti vivi. Tuttavia, qualora in una fase successiva risulti dall'esito finale della verifica che una consegna parziale non è conforme ai requisiti di qualità minima, la presa in consegna della partita è rifiutata. L'intera partita deve essere ritirata a spese dell'offerente.

     Se in uno Stato membro l'organismo d'intervento è in grado di effettuare la verifica di tutti i requisiti di qualità minima per ciascuna consegna parziale prima che la merce entri in magazzino, esso deve rifiutare la presa in consegna di una partita parziale non conforme a detti requisiti.

     2. In caso di accettazione della merce, al termine dell'esame effettuato conformemente al paragrafo 1, si procede alla determinazione precisa delle caratteristiche della merce ai fini di stabilire il prezzo da pagare all'offerente. Tale prezzo è determinato, per la partita conferita, sulla base della media ponderata dei risultati delle analisi dei campioni rappresentativi di cui al paragrafo 1.

     I risultati delle analisi sono comunicati all'offerente con il rilascio della bolla di presa in consegna di cui all'articolo 9.

     3. Nel caso in cui l'offerente contesti i risultati dell'analisi effettuata in applicazione del paragrafo 2 per determinare il prezzo, si procede ad una nuova analisi precisa delle caratteristiche della merce, da parte di un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità, sulla base di nuovi campioni rappresentativi costituiti, in parti eguali, di campioni conservati dall'offerente e dall'organismo d'intervento. Il risultato è ottenuto mediante la media ponderata dei risultati delle analisi di tali campioni rappresentativi.

     Il risultato di queste ultime analisi è determinante per il prezzo da pagare all'offerente. Le spese di queste nuove analisi sono a carico della parte soccombente.

 

          Art. 9.

     L'organismo d'intervento compila una bolla di presa in consegna per ciascuna partita. L'offerente o il suo rappresentante possono presenziare alla compilazione di detta bolla.

     Nella bolla sono indicati almeno:

     - la data della verifica della quantità e delle caratteristiche minime;

     - la varietà e il peso della merce consegnata;

     - il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;

     - le caratteristiche fisiche e qualitative constatate.

 

          Art. 10.

     1. Il prezzo da pagare all'offerente è quello determinato in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, per merce resa non scaricata al magazzino, valido alla data fissata come primo giorno di consegna e tenuto conto delle maggiorazioni e delle detrazioni di cui agli allegati I, II e III nonché delle disposizioni dell'articolo 5 relative alle spese di trasporto.

     In caso di presa in consegna nei magazzini dell'offerente in applicazione dell'articolo 7, il prezzo da pagare viene stabilito in base al prezzo d'intervento in vigore il giorno dell'accettazione dell'offerta, adattato in base alle maggiorazioni e detrazioni applicabili e diminuito delle spese di trasporto più favorevoli dal luogo in cui il risone è preso in consegna sino al centro d'intervento più vicino ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, nonché delle spese di uscita dall'ammasso. Tali spese sono determinate dall'organismo d'intervento.

     2. Il pagamento viene effettuato tra il trentaduesimo ed il trentasettesimo giorno successivo a quello della presa in consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 3. Qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 3, il pagamento viene effettuato con la massima sollecitudine non appena è stato comunicato all'offerente il risultato dell'ultima analisi.

     Se il pagamento è subordinato alla produzione di una fattura da parte dell'offerente e se quest'ultima non viene presentata entro i termini di cui al precedente comma, il pagamento deve aver luogo nei cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione effettiva di detta fattura.

 

          Art. 11.

     L'operatore che esegua, per conto dell'organismo d'intervento, l'ammasso dei prodotti acquistati sorveglia regolarmente la presenza e lo stato di conservazione degli stessi ed informa immediatamente detto organismo di qualsiasi eventuale problema.

     L'organismo d'intervento verifica almeno una volta all'anno la qualità del prodotto ammassato. Il prelievo di campioni a tal fine può aver luogo al momento della compilazione del resoconto annuale sullo stato delle scorte previsto dal regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione.

 

          Art. 12.

     Gli organismi d'intervento stabiliscono, ove necessario, procedure e condizioni complementari di presa in consegna che siano compatibili con quelle del presente regolamento, per tener conto delle condizioni particolari esistenti nello Stato membro cui appartengono.

 

          Art. 13.

     Il regolamento (CE) n. 1528/96 è abrogato.

 

          Art. 14.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato I

 

     (Omissis)

 

 

Allegato II [8]

 

     A. Maggiorazioni e detrazioni relative alla resa alla lavorazione

     (Omissis)

     B. Resa di base alla lavorazione

     (Omissis)

 

 

Allegato III [9]

 

     Detrazioni relative ai difetti dei grani

     Campagna 1996/1997

     (Omissis)

     A decorrere dalla campagna 1997/1998

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV [10]

 

Quote di cui all'articolo 3 bis

(in tonnellate)

 

Stato membro

Quota n. 1

Quota n. 2

Quota n. 3

 

Grecia

 

3 116

 

3 116

 

 

 

 

 

45 000

 

Spagna

 

13 658

 

13 658

 

Francia

 

2 788

 

2 788

 

Italia

 

27 176

 

27 176

 

Ungheria

 

 

408

 

Portogallo

 

3 058

 

3 058

 

 

ALLEGATO V [11]

 

(Omissis)


[1] Regolamento abrogato dall’art. 19 del regolamento (CE) n. 489/2005.

[2] Trattino già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 610/2001 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 579/2004.

[3] Tabella sostituita dall'art. 1 del regolamento n. 691/99, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1999.

[4] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 579/2004.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 579/2004.

[6] Comma così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 579/2004.

[7] Comma così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 579/2004.

[8] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento n. 691/99, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1999 e, successivamente, dall'art. 1 del regolamento n. 610/2001, con effetto a decorrerre dal 1° aprile 2001.

[9] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 691/99, con effeto a decorrere dal 1° aprile 1999.

[10] Allegato aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 579/2004 e così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1107/2004.

[11] Allegato aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 579/2004.