§ 1.6.M48 - Regolamento 29 marzo 2001, n. 610.
Regolamento (CE) n. 610/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/03/2001
Numero:610


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 708/98 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M48 - Regolamento 29 marzo 2001, n. 610.

Regolamento (CE) n. 610/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare

(G.U.C.E. 30 marzo 2001, n. L 90)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000, in particolare l'articolo 8, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Le condizioni per la presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento sono fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 691/1999. L'articolo 2 di detto regolamento determina le condizioni per l'accettazione del riso all'intervento e l'articolo 3 stabilisce i criteri per l'applicazione delle maggiorazioni e delle detrazioni, in particolare per quanto concerne la resa alla lavorazione.

     (2) L'esperienza effettuata nelle ultime campagne mostra che per il riso conferito all'intervento le rese alla lavorazione sono nella maggior parte dei casi superiori alle rese di base, previste all'allegato II.B del regolamento (CE) n. 708/98.

     (3) Al fine di rafforzare il ruolo di rete di sicurezza svolto dall'intervento e di incoraggiare la produzione di riso di buona qualità, è necessario perfezionare i criteri d'intervento.

     (4) Una rettifica delle rese alla lavorazione stabilite nell'allegato II.B del regolamento (CE) n. 708/98, unitamente ad una riduzione degli attuali importi delle maggiorazioni e delle detrazioni e ad una minore tolleranza per le rese che si discostano dalla resa di base sembrano costituire le misure più efficaci per promuovere la produzione di riso di qualità e, nel contempo, assicurare la qualità del riso ammassato dagli organismi d'intervento.

     (5) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 708/98 è modificato come segue:

     1) Il testo del secondo trattino dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     "- la resa alla lavorazione non è inferiore di 7 punti alle rese di base di cui all'allegato II.B,".

     2) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2001.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)