Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 12/12/2003 |
Numero: | 2173 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.N27 – Regolamento 12 dicembre 2003, n. 2173.
Regolamento (CE) n. 2173/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1799/2001 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi.
(G.U.U.E. 13 dicembre 2003, n. L 326).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo istituito presso la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha deciso di raccomandare, nell'ambito della norma CEE/ONU FFV-14 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli agrumi, nuove disposizioni concernenti i requisiti di maturazione delle arance aventi una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del frutto e prodotte in zone climatiche nelle quali i frutti rimangono di colorazione verde anche quando sono maturi.
(3) La norma CEE/ONU FFV-14 non contiene disposizioni sui procedimenti di deverdizzazione autorizzati dagli Stati membri, procedimenti che peraltro sono soggetti alle disposizioni della
(4) Occorre pertanto modificare il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
L'allegato del
1) Il titolo II («Caratteristiche qualitative») è modificato come segue:
a) alla lettera A («Caratteristiche minime»), il testo del quarto capoverso è sostituito dal seguente:
«Gli agrumi rispondenti ai criteri di maturazione di cui al presente allegato possono essere “deverdizzati”. Tale trattamento è consentito soltanto a condizione che non vengano modificate le altre caratteristiche organolettiche naturali.»;
b) alla lettera B («Requisiti di maturazione»), il testo del punto iii) («Arance») è sostituito dal seguente:
«iii) Arance
La colorazione deve essere quella tipica della varietà. I frutti che presentano una colorazione verde chiara sono ammessi a condizione che tale colorazione non superi un quinto della superficie totale del frutto. I frutti devono presentare il seguente contenuto minimo di succo:
— arance sanguigne: 30 %
— gruppo Navel: 33 %
— altre varietà: 35 %
Tuttavia, le arance prodotte in zone caratterizzate da temperature atmosferiche elevate e da forte umidità relativa durante il periodo di sviluppo possono presentare una colorazione verde su più di un quinto della superficie totale del frutto a condizione che abbiano il seguente contenuto minimo di succo:
— varietà Mosambi, Sathgudi e Pacitan: 33 %
— altre varietà: 45 %»
2) Al titolo III («Disposizioni relative alla calibrazione»), lettera C («Omogeneità»), punto i), le righe della tabella corrispondenti ai mandarini sono sostituite dalle seguenti:
«Mandarini |
1-XXX-4 |
9 |
|
5-6 |
8 |
|
7-10 |
7» |