§ 1.6.M41 - Regolamento 14 marzo 2001, n. 503.
Regolamento (CE) n. 503/2001 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/03/2001
Numero:503


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 562/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.M41 - Regolamento 14 marzo 2001, n. 503.

Regolamento (CE) n. 503/2001 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L 73)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Per far fronte alla situazione eccezionale di mercato risultante dai recenti avvenimenti legati all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), sono state apportate alcune modifiche o deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/2001.

     (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, il disossamento può essere effettuato esclusivamente presso laboratori di sezionamento riconosciuti e dotati di una o più gallerie di congelamento attigue. Il secondo comma autorizza la Commissione a concedere, a determinate condizioni e su richiesta di uno Stato membro, una deroga limitata nel tempo a tale disposizione. Considerati i volumi ingenti di carni bovine che gli Stati membri possono essere indotti a prendere in consegna, occorre autorizzare tutti gli Stati membri a ricorrere a tale flessibilità per un periodo di sei mesi, purché vengano adottate misure di controllo rafforzate.

     (3) L'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della versione italiana del regolamento (CE) n. 562/2000 contiene un errore. La versione succitata va pertanto opportunamente rettificata.

     (4) È di conseguenza necessario modificare il regolamento (CE) n. 562/2000.

     (5) Tenuto conto dell'evoluzione degli avvenimenti, si rende necessaria l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 562/2000 è modificato come segue:

     1) All'articolo 21, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

     "Tuttavia, in caso di difficoltà pratiche e per le gare effettuate nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 settembre 2001, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al primo comma, purché attuino misure di sorveglianza atte a garantire il controllo completo delle carni acquistate. Gli Stati membri che ricorrono a tale deroga informano la Commissione delle misure prese."

     2) (Concerne solo la versione italiana).

     L'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, va letto come segue:

     "L'aggiudicatario procede alla consegna dei prodotti entro i diciassette giorni di calendario a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento che fissa il prezzo massimo d'acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.