Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 14/03/2001 |
Numero: | 503 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 562/2000 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M41 - Regolamento 14 marzo 2001, n. 503.
Regolamento (CE) n. 503/2001 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine
(G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L 73)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Per far fronte alla situazione eccezionale di mercato risultante dai recenti avvenimenti legati all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), sono state apportate alcune modifiche o deroghe al
(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del
(3) L'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della versione italiana del
(4) È di conseguenza necessario modificare il
(5) Tenuto conto dell'evoluzione degli avvenimenti, si rende necessaria l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) All'articolo 21, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:
"Tuttavia, in caso di difficoltà pratiche e per le gare effettuate nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 settembre 2001, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al primo comma, purché attuino misure di sorveglianza atte a garantire il controllo completo delle carni acquistate. Gli Stati membri che ricorrono a tale deroga informano la Commissione delle misure prese."
2) (Concerne solo la versione italiana).
L'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, va letto come segue:
"L'aggiudicatario procede alla consegna dei prodotti entro i diciassette giorni di calendario a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento che fissa il prezzo massimo d'acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.