Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 09/02/2001 |
Numero: | 283 |
Sommario |
Art. 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2734/2000 è sostituito dal seguente testo: |
Art. 2. Il regolamento (CE) n. 562/2000 è modificato come segue. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M33 - Regolamento 9 febbraio 2001, n. 283.
Regolamento (CE) n. 283/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine e il regolamento (CE) n. 2734/2000
(G.U.C.E. 10 febbraio 2001, n. L 41)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Tenuto conto di questa situazione eccezionale del mercato e al fine di migliorare l'efficacia delle misure d'intervento previste dal
(3) Occorre modificare di conseguenza il
(4) Tenuto conto che è possibile vendere prodotti acquistati all'intervento anche dopo il 1° gennaio 2002, data in cui sarà applicato il sistema obbligatorio di etichettatura basato sull'origine previsto dal
(5) L'allegato III del
(6) Occorre modificare di conseguenza il
(7) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il paragrafo 1 dell'articolo 6 del
"1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del
- per le due gare del mese di febbraio 2001 non si applica alcuna limitazione del peso massimo delle carcasse,
- per le restanti gare del primo trimestre del 2001, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore a 430 kg, ma in tal caso il prezzo di acquisto è pagato soltanto a concorrenza di tale peso massimo."
Il
1) All'articolo 4, paragrafo 3, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
"d) etichettate conformemente al sistema istituito dal
2) All'allegato III, punto 2, il testo della lettera b), è sostituito dal seguente:
"b) mezzene: il prodotto ottenuto mediante divisione della carcassa di cui alla lettera a) secondo un piano simmetrico che passa nel mezzo di ogni vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale attraverso il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Nel corso delle operazioni di trasformazione della carcassa, le vertebre dorsali e lombari non devono essere spostate in modo rilevante; i relativi muscoli e tendini non devono essere gravemente intaccati quando si usano sega e coltelli."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.