§ 1.6.M13 - Regolamento 14 maggio 2003, n. 830.
Regolamento (CE) n. 830/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:14/05/2003
Numero:830


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.M13 - Regolamento 14 maggio 2003, n. 830.

Regolamento (CE) n. 830/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2659/94 concernente le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone.

(G.U.U.E. 15 maggio 2003, n. L 120).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 779/2002, stabilisce gli importi dell'aiuto all'ammasso privato dei formaggi Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone. Occorre modificare tali importi per tener conto dell'evoluzione delle spese di magazzinaggio e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

     (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2659/94, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

     «1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo:

     a) 20 EUR/t per le spese fisse;

     b) 0,25 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di magazzinaggio;

     c) un importo espresso in euro per gli oneri finanziari, così stabilito per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:

     - 0,40 per il formaggio Grana Padano,

     - 0,58 per il formaggio Parmigiano Reggiano,

     - 0,32 per il formaggio Provolone».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.