§ 1.6.F93 - Regolamento 21 marzo 2002, n. 509.
Regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/03/2002
Numero:509


Sommario
Art. 1.      Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, la linea:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F93 - Regolamento 21 marzo 2002, n. 509.

Regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(G.U.C.E. 22 marzo 2002, n. L 79).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti disciplinati da detto regolamento che sono esportati sotto forma di merci elencate nel suo allegato II.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha previsto alcune modifiche della nomenclatura combinata relativa a taluni prodotti.

     (3) Occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

     (4) L'applicazione delle succitate modifiche deve essere contemporanea a quella del regolamento (CE) n. 2031/2001.

     (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999, la linea:

     1905: Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

     è sostituita dalle linee:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.