§ 1.6.L73 - Regolamento 28 febbraio 2003, n. 383.
Regolamento (CE) n. 383/2003 della Commissione recante deroga per il 2003 al regolamento (CE) n. 1370/95 per quanto riguarda le date di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/02/2003
Numero:383


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.L73 - Regolamento 28 febbraio 2003, n. 383.

Regolamento (CE) n. 383/2003 della Commissione recante deroga per il 2003 al regolamento (CE) n. 1370/95 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine.

(G.U.U.E. 1 marzo 2003, n. L 55).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

     considerando quanto segue

     (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 505/2002, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana nella quale sono state presentate le domande, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

     (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2003 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in tali giorni, il succitato periodo di riflessione risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95, i titoli sono rilasciati alle date indicate nella tabella seguente, purché anteriormente a tali date la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

 

Periodi di presentazione delle domande di titoli

Date di rilascio

Dal 14 al 18 aprile 2003

24 aprile 2003

Dal 2 al 6 giugno 2003

12 giugno 2003

Dal 14 al 18 luglio 2003

24 luglio 2003

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.