§ 1.6.F89 - Regolamento 21 marzo 2002, n. 505.
Regolamento (CE) n. 505/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/03/2002
Numero:505


Sommario
Art. 1.      L'allegato I del regolamento (CE) n. 1370/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F89 - Regolamento 21 marzo 2002, n. 505.

Regolamento (CE) n. 505/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1370/95 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine.

(G.U.C.E. 22 marzo 2002, n. L 79).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2898/2000, ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine.

     (2) È necessario adeguare i codici del prodotto, stabiliti all'allegato I del regolamento (CE) n. 1370/95, alle recenti modifiche del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 488/2002.

     (3) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 1370/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica ai titoli di esportazione chiesti a partire dall'8 aprile 2002.

 

 

     Allegato

     (Omissis)