Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 10/01/2003 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.L16 - Regolamento 10 gennaio 2003, n. 46.
Regolamento (CE) n. 46/2003 della Commissione che modifica le norme di commercializzazione applicabili ai prodotti ortofrutticoli freschi per quanto riguarda i miscugli di ortofrutticoli freschi di specie differenti contenuti in uno stesso imballaggio di vendita.
(G.U.C.E. 11 gennaio 2003, n. L 7).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2200/96, gli ortofrutticoli freschi per i quali sono adottate norme di commercializzazione ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento non possono essere messi in vendita, consegnati o altrimenti commercializzati se non sono conformi a tali norme. Le norme in questione prevedono che i prodotti contenuti in uno stesso imballaggio siano omogenei sotto il profilo della specie.
(2) Gli imballaggi destinati al consumatore che contengono differenti specie di prodotti ortofrutticoli si stanno diffondendo sul mercato e permettono di rispondere alle esigenze di taluni consumatori. È dunque necessario modificare le varie norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi per autorizzare questa pratica alle condizioni previste dal
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Al titolo V (Disposizioni concernenti la presentazione), parte A (Omogeneità), dell'allegato ai regolamenti citati in allegato al presente regolamento, è aggiunto il seguente capoverso:
«In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO I
Regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione, modificato da ultimo dal
Regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione, modificato da ultimo dal
Regolamento (CEE) n. 899/87 della Commissione, modificato da ultimo dal
Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, modificato da ultimo dal
Regolamento (CE) n. 1677/88 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97
Regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97
Regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione, modificato da ultimo dal
Regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione, modificato da ultimo dal
Regolamento (CE) n. 2288/97 della Commissione
Regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione, modificato da ultimo dal
[1] Articolo così modificato dall’art. 1 del