§ 1.6.I60 - Regolamento 29 novembre 2002, n. 2137.
Regolamento (CE) n. 2137/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2789/1999 che stabilisce la norma di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:29/11/2002
Numero:2137


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.I60 - Regolamento 29 novembre 2002, n. 2137.

Regolamento (CE) n. 2137/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2789/1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola.

(G.U.C.E. 30 novembre 2002, n. L 325).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 716/2001, ha stabilito disposizioni concernenti la qualità, la calibrazione e le tolleranze dell'uva da tavola.

     (2) Per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno tener conto della norma raccomandata per l'uva da tavola dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Poiché tale norma è stata modificata più volte nel corso degli ultimi due anni, occorre aggiornare la norma comunitaria.

     (3) Il grado di maturazione e, di conseguenza, la qualità gustativa dell'uva da tavola sono direttamente correlati al tenore di zucchero rilevato nel prodotto di cui trattasi nonché al rapporto tra l'acidità e il tenore di zucchero. Per evitare che sia commercializzata uva di qualità insufficiente, è opportuno fissare valori minimi di tenore di zucchero nonché un requisito generale relativo al rapporto zucchero-acidità.

     (4) Le disposizioni concernenti la calibrazione dell'uva da tavola sono rese complesse dall'esistenza di tre elenchi di varietà che figurano in appendice alla norma. Ai fini della semplificazione del testo, due dei tre elenchi di varietà devono essere soppressi.

     (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2789/1999.

     (6) Per applicare le disposizioni del presente regolamento gli operatori devono effettuare alcuni adeguamenti tecnici, in particolare dei loro impianti di condizionamento. L'attuazione del presente regolamento deve quindi avvenire al termine di un periodo di durata sufficiente dalla data della sua entrata in vigore.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999 è modificato come segue:

     1) Al titolo II (Disposizioni relative alla qualità), punto A (Caratteristiche minime), il testo del quinto comma è sostituito dal seguente:

     «Il succo degli acini deve presentare un indice di rifrazione corrispondente almeno a:

     - 12° Brix per le varietà Alphonse Lavallée, Cardinal e Victoria,

     - 13° Brix per tutte le altre varietà con semi,

     - 14° Brix per tutte le varietà senza semi.

     Tutte le varietà devono inoltre presentare un rapporto zucchero-acidità soddisfacente.

     Lo sviluppo e lo stato dell'uva da tavola devono essere tali da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse, e

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.»

     2) Il titolo III (Disposizioni relative alla calibrazione) è modificato come segue:

     a) al secondo comma la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

 

 

Uva da tavola coltivata in serra (se menzionato nell'etichetta)

Uva da tavola coltivata in pieno campo

 

Tutte le varietà ad esclusione di quelle ad acino piccolo indicate nell'appendice

Varietà ad acino piccolo indicate nell'appendice

Categoria “Extra”

300 g

200 g

150 g

Categoria I

250 g

150 g

100 g

Categoria II

150 g

100 g

75 g

 

     b) il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi.

     3) Al titolo IV (Disposizioni relative alle tolleranze), parte B (Tolleranze di calibro) , è aggiunto il seguente punto:

     «iii) Categorie Extra, I e II: in ciascun imballaggio destinato alla vendita diretta ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, è autorizzato un grappolo di peso inferiore a 75 g per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che esso soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria indicata.»

     4) L'appendice è sostituita dal testo seguente:

 

Appendice

Elenchi limitativi delle varietà ad acino piccolo [1]

 

Varietà

Altre denominazioni con le quali la varietà è conosciuta

Admirable de Courtiller

Admirable, Csiri Csuri

Albillo

Acerba, Albuela, Blanco Ribera, Cagalon

Angelo Pirovano

I. Pirovano 2

Annamaria

I. Ubizzoni 4

Baltali

 

Beba

Beba de los Santos - Eva

Catalanesca

Catalanesa, Catalana, Uva Catalana

Chasselas blanc

Chasselas doré, Fendant, Franceset, Franceseta, Gutedel, Krachgutedel, White van der Laan

Chasselas rouge

Roter Gutedel

Chelva

Chelva de Cebreros, Guareña, Mantuo, Villanueva

Ciminnita

Cipro bianco

Clairette

Blanquette, Malvoisie, Uva de Jijona

Colombana bianca

Verdea, Colombana de Peccioli

Dehlro

 

Delizia di Vaprio

I. Pirovano 46 A

Exalta

 

Flame Seedless

Red Flame

Gros Vert

Abbondanza, St Jeannet, Trionfo dell'Esposizione, Verdal, Trionfo di Gerusalemme

Jaoumet

Madeleine de St Jacques, Saint Jacques

Madeleine

Angevine, Angevine Oberlin, Madeleine Angevine Oberlin, Republicain

Mireille

 

Molinera

Besgano, Castiza, Molinera gorda

Moscato d'Adda

Moscato d'Adda

Moscato d'Amburgo

Black Muscat, Hambro, Hamburg, Hamburski Misket, Muscat d'Hambourg, Moscato Preto

Moscato di Terracina

Moscato di Maccarese

Œillade

Black Malvoisie, Cinsaut, Cinsault, Ottavianello, Sinso

Panse precoce

Bianco di Foster, Foster's white, Sicilien

Perla di Csaba

Càbski Biser, Julski muskat, Muscat Julius, Perle de Csaba

Perlaut

 

Perlette

 

Pizzutello bianco

Aetonychi aspro, Coretto, Cornichon blanc, Rish Baba, Sperone di gallo, Teta di vacca

Precoce de Malingre

 

Primus

I. Pirovano 7

Prunesta

Bermestia nera, Pergola rossa, Pergolese di Tivoli

Regina dei Vigneti

Königin der Weingärten, Muskat Szölöskertek Kizalyneja, Szölöskertek Kizalyneh, Rasaki ourgarias, Regina Villoz, Reina de las Viñas, Reine des Vignes, I. Mathiasz 140, Queen of the Vineyards

Servant

Servan, Servant di Spagna

Sideritis

Sidiritis

Sultanines

Bidaneh, Kishmich, Kis Mis, Sultan, Sultana, Sultani, Cekirdesksiz, Sultanina bianca, Sultaniye, Thompson Seedless et mutations

Valenci blanc

Valensi, Valency, Panse blanche

Valenci noir

Planta Mula, Rucial de Mula, Valenci negro

Yapincak

 

 


[1] Titolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 22 febbraio 2003, n. L 49.