Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 31/10/2002 |
Numero: | 1948 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.I12 - Regolamento 31 ottobre 2002, n. 1948.
Regolamento (CE) n. 1948/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 584/75 che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso.
(G.U.C.E. 1 novembre 2002, n. L 299).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Alla luce dell'esperienza acquisita nelle campagne di commercializzazione precedenti, appare opportuno modificare il
(2) Pur garantendone l'anonimato, è opportuno identificare i diversi concorrenti con numeri, per verificare quali hanno presentato varie offerte e a che livelli.
(3) Ai fini di una gestione più precisa dei quantitativi aggiudicati è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione dei quantitativi per le offerte piazzate nel livello della restituzione massima, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare una quantitàminima aggiudicata al di sotto della quale l'offerta deve considerarsi non presentata [1].
(4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 584/75 è modificato come segue:
1) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:
(Omissis);
2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis);
3) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
(Omissis);
4) all'articolo 7, è inserito il testo seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] Considerando così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 8 novembre 2002, n. L 306.
[2] Articolo rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 8 novembre 2002, n. L 306.