Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 05/04/2002 |
Numero: | 597 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.55 - Regolamento 5 aprile 2002, n. 597.
Regolamento (CE) n. 597/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali.
(G.U.C.E. 6 aprile 2002, n. L 91).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, modificato da ultimo dal
(2) In circostanze particolari ed eccezionali, può accadere che l'importo del dazio risultante dal calcolo dei prezzi rappresentativi cif, effettuato secondo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1249/96, sia meno elevato per il frumento tenero di qualità inferiore che per quello di qualità superiore. In tal caso occorre applicare il dazio meno elevato alle qualità considerate.
(3) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96 prescrive agli importatori di frumento tenero o di frumento duro, nel caso in cui il dazio corrispondente alla qualità da importare non sia il più elevato per il prodotto da importare, l'obbligo di costituire un'apposita cauzione aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, modificato da ultimo dal
(4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96, le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi di taluni prodotti al momento dell'importazione per determinare l'aliquota del dazio applicabile in funzione della qualità del prodotto importato. Se il dazio all'importazione è lo stesso per le diverse qualità dello stesso prodotto, il prelievo di campioni ai fini sopraccitati diventa superfluo.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
ha adottato il presente regolamento:
Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:
1) All'articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) All'articolo 4, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
3) All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:
(Omissis).
4) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5) È aggiunto l'allegato VI, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
(Omissis)