§ 1.6.H69 - Regolamento 9 ottobre 2002, n. 1793.
Regolamento (CE) n. 1793/2002 della Commissione che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, la produzione stimata di olio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:09/10/2002
Numero:1793


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.H69 - Regolamento 9 ottobre 2002, n. 1793.

Regolamento (CE) n. 1793/2002 della Commissione che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato.

(G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 272).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001,

     visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto in ogni Stato membro in cui la produzione effettiva superi il corrispondente quantitativo massimo garantito indicato al paragrafo 3 di detto articolo. Al fine di valutare l'entità del superamento occorre tener conto delle stime di produzione di olive da tavola trasformate in olio d'oliva ed espresse in equivalente olio d'oliva sulla base dei coefficienti fissati rispettivamente per la Spagna nella decisione 2001/650/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2001/883/CE, per la Grecia nella decisione 2001/649/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2001/880/CE, per il Portogallo nella decisione 2001/670/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2001/878/CE, per la Francia nella decisione 2001/648/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2001/879/CE, e per l'Italia nella decisione 2001/658/CE della Commissione, modificata dalla decisione 2001/884/CE.

     (2) L'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede che, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre effettuare una stima della produzione della campagna considerata. Tale importo deve essere stabilito ad un livello che permetta di evitare qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva.

     (3) Allo scopo di stabilire la produzione stimata gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i dati relativi alle previsioni di produzione di olio d'oliva ed eventualmente di olive da tavola per ogni campagna. La Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione. Su tale base occorre stabilire ai livelli indicati in appresso la produzione stimata di ogni Stato membro per l'olio d'oliva e le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva.

     (4) Per stabilire l'importo dell'anticipo, occorre tener conto della trattenuta per gli interventi di miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola prevista dall'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Per la campagna di commercializzazione 2001/2002, la produzione stimata per l'olio d'oliva, inclusa la produzione di cui al paragrafo 2, è pari a:

     - 1 575 575 tonnellate per la Spagna,

     - 2 592 tonnellate per la Francia,

     - 398 588 tonnellate per la Grecia,

     - 713 620 tonnellate per l'Italia,

     - 33 808 tonnellate per il Portogallo. [1]

     2. Per la campagna di commercializzazione 2001/02, la produzione stimata per le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva è pari a:

     - 64 155 tonnellate per la Spagna, sulla base di un coefficiente di equivalenza dell'11,5 %,

     - 130 tonnellate per la Francia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

     - 13 000 tonnellate per la Grecia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

     - 1 806 tonnellate per l'Italia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

     - 782 tonnellate per il Portogallo, sulla base di un coefficiente di equivalenza dell'11,5 %.

     3. Per la campagna di commercializzazione 2001/02, l'importo dell'anticipo di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è pari a:

     - 57,18 EUR/100 kg per la Spagna,

     - 117,36 EUR/100 kg per la Francia,

     - 117,36 EUR/100 kg per la Grecia,

     - 90,54 EUR/100 kg per l'Italia,

     - 117,36 EUR/100 kg per il Portogallo.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 15/2003.