Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 20/07/1998 |
Numero: | 1638 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. In deroga al regolamento (CEE) n. 154/75 , nel corso delle campagne di commercializzazione 1998/99 - 2002/2003, i lavori relativi allo schedario oleicolo sono orientati alla costituzione, [...] |
Art. 2 bis. |
Art. 3. 1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, i provvedimenti necessari per garantire un'agevole transizione dal regime in vigore per [...] |
Art. 4. |
Art. 4 bis. |
Art. 5. |
Art. 6. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 1.6.E70 - Regolamento 20 luglio 1998, n. 1638. [1]
Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.
(G.U.C.E. 28 luglio 1998, n. L 210).
1. In deroga al regolamento (CEE) n. 154/75 , nel corso delle campagne di commercializzazione 1998/99 - 2002/2003, i lavori relativi allo schedario oleicolo sono orientati alla costituzione, all'aggiornamento e all'utilizzazione di un Sistema d'informazione geografica (SIG).
Il SIG è costituito in base ai dati presenti nello schedario oleicolo. I dati complementari sono forniti mediante dichiarazioni di coltivazione connesse alle domande di aiuto. Le informazioni del SIG sono localizzate geograficamente sulla scorta di fotografie aeree informatizzate.
Cipro, Malta e la Slovenia introducono il SIG al più tardi entro il 1° gennaio 2005. [3]
2. Gli Stati membri verificano la corrispondenza tra le informazioni delle dichiarazioni di coltivazione e quelle contenute nel SIG. Qualora tale corrispondenza non venga riscontrata, lo Stato membro esegue verifiche e controlli in loco.
La Commissione definisce le modalità e i criteri relativi alla corrispondenza di cui al primo comma e i margini di tolleranza ammissibili. Essa stabilisce altresì le modalità e la frequenza delle verifiche e dei controlli in loco da effettuare in ciascuna delle campagne di commercializzazione 1998/99 - 2002/2003 [4].
3. Qualora nel corso delle verifiche e dei controlli di cui al paragrafo 2 i dati contenuti nella dichiarazione di coltivazione risultino inesatti, soprattutto per quanto riguarda il numero di olivi, lo Stato membro applica, per una o più campagna di commercializzazione, secondo l'entità delle differenze constatate:
- una riduzione del quantitativo d'olio d'oliva ammissibile all'aiuto, o
- l'esclusione dal beneficio dell'aiuto per gli olivi in causa,
secondo modalità e criteri che la Commissione deve stabilire.
4. Le misure da adottare nonché le modalità, i criteri o la frequenza da stabilire in base al presente articolo sono adottati dalla Commissione, per le campagne di commercializzazione 1998/99 - 2002/2003, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del
5. Le misure previste dal presente articolo si applicano in deroga a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 2261/84 relativamente alle dichiarazioni di coltivazione e al loro nesso con l'aiuto.
A decorrere dal 1° novembre 2003 gli olivi e le corrispondenti superfici che non siano registrati in un sistema di informazione geografica costituito a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, nonché la rispettiva produzione di olio di oliva non conferiranno ai produttori di olive alcun diritto all'aiuto alla produzione di olio di oliva nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.
1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del
2. Il Consiglio, in base ad una proposta presentata dalla Commissione nel 2003, decide l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi al fine di sostituire, a decorrere dal 1° novembre 2004, quella istituita dal
Gli olivi supplementari o le corrispondenti superfici oggetto di impianto dopo il 1o maggio 1998 per la Comunità, a eccezione di Cipro e Malta per i quali la data è il 31 dicembre 2001, e quelli indicati in una dichiarazione di coltivazione a una data da determinarsi, non possono essere presi in considerazione ai fini di un aiuto ai produttori di olive nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore dal 1o novembre 2001.
Possono tuttavia essere presi in considerazione, entro limiti da stabilirsi,
- gli olivi supplementari nel quadro della riconversione di un vecchio oliveto o
- i nuovi impianti
su superfici che rientrano in un programma approvato dalla Commissione. Per quanto riguarda la Grecia, la Francia e il Portogallo, le superfici previste dai programmi che la Commissione deve autorizzare nel corso del periodo che va fino al 1° novembre 2001 sono rispettivamente di 3 500 ha, di 3 500 ha e di 30 000 ha.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del
1. Nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore al 1° novembre 2002, gli Stati membri produttori di olio di oliva potranno riservare, entro certi limiti, una quota degli aiuti eventualmente previsti a favore dei produttori di olio di oliva e/o di olive da tavola, al finanziamento comunitario di programmi di attività elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute, organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre organizzazioni di operatori riconosciute o dalle loro unioni in uno o più dei seguenti settori:
a) follow-up e gestione amministrativa del settore e del mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;
c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.
2. Ai fini del presente articolo per "organizzazioni interprofessionali riconosciute" si intendono persone giuridiche che:
- sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), del
- sono istituite su iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle unioni che le costituiscono,
- sono state riconosciute nello Stato membro in cui operano.
3. I limiti di cui al paragrafo 1 sono fissati al fine di prevenire l'insorgere di distorsioni del mercato:
- dal Consiglio su proposta della Commissione, sull'insieme delle attività interessate e successivamente,
- dalla Commissione, per ciascuno dei settori di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della
Entro i limiti fissati, il finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui al paragrafo 1 sarà al massimo pari alla quota degli aiuti riservata dallo Stato membro interessato. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del:
- 100% per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b),
- 100% per gli investimenti in attività fisse e 75% per le altre attività nel settore di cui alla lettera c),
- 50% per le attività nel settore di cui alla lettera d).
Il finanziamento complementare sarà a carico del rispettivo Stato membro, tenendo conto di una partecipazione finanziaria degli operatori, obbligatoria per le attività nei settori di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1, e pari al 25% almeno nei settori di cui alla lettera d).
4. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del
a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro unioni;
b) i tipi di attività dei programmi ammissibili per i quattro settori di cui al paragrafo 1;
c) le procedure di approvazione dei programmi da parte degli Stati membri;
d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni;
e) le altre modalità eventualmente necessarie per la rapida attuazione dei programmi suddetti a partire dal 1° novembre 2002.
[Gli articoli 5, 11 bis, 12 bis, 13 e 20 bis del
Il regolamento (CEE) n. 3089/78 e il regolamento (CEE) n. 1970/80 sono abrogati.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1998.
[1] Regolamento abrogato dall'art. 24 del
[2] Modifica il
[3] Paragrafo già modificato dall'art. 2 del
[4] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del
[5] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del
[6] Articolo inserito dall'art. 2 del
[7] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del
[8] Articolo così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.
[9] Articolo inserito dall'art. 2 del
[10] Articolo così modificato dall'art. 2 del
[11] Comma abrogato dall’art. 22 del