§ 1.6.G60 - Regolamento 28 agosto 2002, n. 1534.
Regolamento (CE) n. 1534/2002 della Commissione che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/08/2002
Numero:1534


Sommario
Art. 1.      Viene apportata una rettifica all'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 214/2001.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G60 - Regolamento 28 agosto 2002, n. 1534.

Regolamento (CE) n. 1534/2002 della Commissione che rettifica la versione in lingua svedese del regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure d'intervento sul mercato del latte scremato in polvere.

(G.U.C.E. 29 agosto 2002, n. L 231).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) La versione in lingua svedese del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione differisce dalle versioni nelle altre lingue ufficiali della Comunità. Occorre pertanto apportare a questa versione linguistica le rettifiche necessarie.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Viene apportata una rettifica all'allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 214/2001.

     Tale rettifica riguarda soltanto la versione svedese del suddetto regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.