§ 1.6.G25 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1164.
Regolamento (CE) n. 1164/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1646/2001 per quanto riguarda la fissazione dell'aiuto di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/06/2002
Numero:1164


Sommario
Art. 1.      L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1646/2001 è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G25 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1164.

Regolamento (CE) n. 1164/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1646/2001 per quanto riguarda la fissazione dell'aiuto di adattamento e dell'aiuto complementare all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006.

(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 38, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 38, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che durante le campagne 2001/2002-2005/2006 venga concesso a titolo di misura di intervento un aiuto di adattamento all'industria della raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale nella Comunità, nonché un aiuto complementare per lo zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

     (2) L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare possono essere corretti, in funzione dell'andamento della situazione economica nel settore dello zucchero, in particolare dei margini di fabbricazione dello zucchero bianco di barbabietola e di raffinazione dello zucchero greggio di canna. Per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e precedenti, l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare sono stati determinati tra l'altro in funzione del contributo di magazzinaggio in vigore. Per la campagna 2001/2002, il regime di compensazione delle spese di magazzinaggio è stato abrogato e gli aiuti in questione sono stati fissati basandosi sull'ipotesi che l'equilibrio tra il margine di fabbricazione e il margine di raffinazione non abbia risentito dell'abrogazione di detto regime nonché in attesa che venga avviato un esame dell'evoluzione economica nei due settori, al fine di verificare segnatamente se l'evoluzione dei due margini giustifichi il mantenimento degli aiuti di adattamento e complementare.

     (3) Le analisi effettuate portano a concludere che è ancora opportuno concedere gli aiuti alle industrie di raffinazione, al fine di mantenere l'equilibrio con la fabbricazione di zucchero bianco di barbabietola nel periodo per il quale sono fissati i prezzi nel settore dello zucchero e cioè per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006. Il livello degli aiuti stabilito per la campagna 2001/2002 sembra adeguato all'evolversi della situazione, in particolare a seguito dell'abrogazione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio.

     (4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1646/2001 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.