Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 28/06/2002 |
Numero: | 1164 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1646/2001 è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.G25 - Regolamento 28 giugno 2002, n. 1164.
Regolamento (CE) n. 1164/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1646/2001 per quanto riguarda la fissazione dell'aiuto di adattamento e dell'aiuto complementare all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006.
(G.U.C.E. 29 giugno 2002, n. L 170).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 38, paragrafi 1 e 3, del
(2) L'articolo 38, paragrafo 4, del
(3) Le analisi effettuate portano a concludere che è ancora opportuno concedere gli aiuti alle industrie di raffinazione, al fine di mantenere l'equilibrio con la fabbricazione di zucchero bianco di barbabietola nel periodo per il quale sono fissati i prezzi nel settore dello zucchero e cioè per le campagne di commercializzazione 2002/2003-2005/2006. Il livello degli aiuti stabilito per la campagna 2001/2002 sembra adeguato all'evolversi della situazione, in particolare a seguito dell'abrogazione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio.
(4) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
ha adottato il presente regolamento:
L'articolo 3 del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.