§ 1.6.G05 - Regolamento 7 maggio 2002, n. 778.
Regolamento (CE) n. 778/2002 della Commissioneche modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/05/2002
Numero:778


Sommario
Art. 1.      All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2799/1999, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.G05 - Regolamento 7 maggio 2002, n. 778.

Regolamento (CE) n. 778/2002 della Commissioneche modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere.

(G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. L 123).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare gli articoli 10 e 15,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001, costituisce una rifusione del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79 e della pratica che deriva dalla sua applicazione, le miscele destinate alla fabbricazione di alimenti composti comprendono latte scremato in polvere, al quale possono essere aggiunti uno o più degli altri ingredienti elencati nel succitato paragrafo. Al fine di eliminare qualsiasi dubbio sull'interpretazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2799/1999 che prevede i requisiti per la composizione delle miscele, è opportuno confermare tale applicazione pratica degli Stati membri e chiarire, quindi, con effetto retroattivo, il suddetto articolo.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2799/1999, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.