Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 18/03/2002 |
Numero: | 488 |
Sommario |
Art. 1. Nel settore 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, la parte relativa al codice NC 1602 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. |
§ 1.1.125 - Regolamento 18 marzo 2002, n. 488.
Regolamento (CE) n. 488/2002 della Commissione recante modifica al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce le nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
(G.U.C.E. 19 marzo 2002, n. L 76).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'applicazione dell'attuale nomenclatura di esportazione per i prodotti agricoli di cui ai codici NC 1602 41 10 e 1602 42 10 di peso inferiore a 1 chilogrammo può comportare una disparità di trattamento degli operatori all'atto della concessione delle restituzioni. È quindi opportuno suddividere questi codici secondo il peso dei prodotti e introdurre una nuova sottovoce per il codice NC 1602 49 19, in modo da raggruppare tali voci nella stessa categoria di cui all'allegato I del
(3) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,
ha adottato il presente regolamento:
Nel settore 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, la parte relativa al codice NC 1602 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dall'8 aprile 2002.
Allegato [2]
(Omissis)
[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 3 aprile 2002, n. L 86.
[2] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 3 aprile 2002, n. L 86.