§ 1.6.F54 - Regolamento 27 dicembre 2001, n. 2579.
Regolamento (CE) n. 2579/2001 della Commissione che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 1209/2001 che prevede deroghe al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:27/12/2001
Numero:2579


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1209/2001 è modificato nel seguente modo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F54 - Regolamento 27 dicembre 2001, n. 2579.

Regolamento (CE) n. 2579/2001 della Commissione che modifica per la terza volta il regolamento (CE) n. 1209/2001 che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.

(G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2001, introduce un certo numero di deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001, per far fronte all'eccezionale situazione esistente sui mercati a seguito degli eventi connessi con l'encefalopatia sporgiforme bovina nonché della successiva comparsa di un'epidemia di afta epizootica.

     (2) La situazione del mercato è ancora perturbata e caratterizzata da un sensibile calo dei prezzi. Inoltre, l'aumento della produzione previsto per il primo trimestre dell'anno 2002, dovuto al rinvio della macellazione degli animali attualmente tenuti nelle fattorie, potrebbe comportare anche una nuova diminuzione dei prezzi per alcune categorie di bovini. È pertanto opportuno prorogare per il primo trimestre dell'anno 2002 l'applicazione delle deroghe previste dal regolamento (CE) n. 1209/2001, introducendo nel contempo alcuni adeguamenti.

     (3) L'importo del premio speciale, quale previsto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999, sarà aumentato per i manzi da 136 a 150 per l'anno 2002. Di conseguenza, è necessario che tale importo si rifletta anche nella riduzione di prezzo (per mezzene) di vitelli magri (vitelli da ristallo).

     (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1209/2001.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1209/2001 è modificato nel seguente modo:

     1) L'articolo 1 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     c) Al paragrafo 7, terzo trattino, il numero "68" che figura nella seconda frase è sostituito dal numero "75".

     2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a partire dal 1° gennaio 2002.