§ 1.6.H19 - Regolamento 28 settembre 2001, n. 1922.
Regolamento (CE) n. 1922/2001 Commissione che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 1209/2001 che prevede deroghe al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/09/2001
Numero:1922


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1209/2001 è modificato nel seguente modo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H19 - Regolamento 28 settembre 2001, n. 1922.

Regolamento (CE) n. 1922/2001 Commissione che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 1209/2001 che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine.

(G.U.C.E. 29 settembre 2001, n. L 261).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001, introduce un certo numero di deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 per far fronte all'eccezionale situazione esistente sui mercati a seguito degli eventi connessi con l'encefalopatia spongiforme bovina nonché della successiva comparsa di un'epidemia di afta epizootica.

     (2) In considerazione della persistente instabilità del mercato e in previsione di un incremento stagionale della produzione nel periodo autunnale di fine pascolo, è opportuno estendere al quarto trimestre del 2001 le deroghe previste da detto regolamento.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1209/2001.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1209/2001 è modificato nel seguente modo:

     1) L'articolo 1 è modificato come segue:

     - al paragrafo 3, sono soppressi i termini "per il terzo trimestre 2001",

     - il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.