§ 1.6.988 - Regolamento 7 settembre 1995, n. 2135.
Regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/09/1995
Numero:2135


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per zucchero candito si intende lo zucchero
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, nel fissare la restituzione all'esportazione si tiene conto [...]
Art. 3.      1. La restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 che vengono esportati, è pari a un importo di base moltiplicato per il [...]
Art. 4.      Qualora zucchero bianco del codice NC 1701 99 10, ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità o da zucchero greggio importato nella Comunità in regime preferenziale, venga [...]
Art. 5.      La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 può essere concessa soltanto per i prodotti
Art. 6.      La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere concessa soltanto per i prodotti
Art. 7.      Qualora nel periodo compreso tr
Art. 8.      I regolamenti (CEE) n. 394/70 e (CEE) n. 1469/77 sono abrogati
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 1995


§ 1.6.988 - Regolamento 7 settembre 1995, n. 2135. [1]

Regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero.

(G.U.C.E. 8 settembre 1995, n. L 214).

 

Art. 1.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per zucchero candito si intende lo zucchero:

     a) costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 mm, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata, e

     b) contenente in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96% o più di saccarosio.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, nel fissare la restituzione all'esportazione si tiene conto dell'importo del contributo per le spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del detto regolamento fissato per la campagna di commercializzazione considerata.

 

     Art. 3.

     1. La restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 che vengono esportati, è pari a un importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio constatato per il prodotto di cui trattasi e aumentato, se del caso, del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio.

     2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il tenore di saccarosio, eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è dato dal tenore totale di zuccheri risultante dall'applicazione del metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) alla soluzione riducente di Clerger-Herzfeld. Il tenore totale di zuccheri determinato secondo tale metodo è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95.

     3. Per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85% e inferiore al 94,5%, il tenore di saccarosio, eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolata in saccarosio, è fissato forfettariamente al 73% del peso allo stato secco. La percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore totale di zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per cento. Il tenore totale di zuccheri è determinato secondo il metodo indicato al paragrafo 2 e il tenore di sostanze secche secondo il metodo areometrico.

     4. Per lo zucchero caramellato prodotto esclusivamente con zucchero non denaturato di cui al codice NC 1701, il tenore di saccarosio, eventualmente aumentato del tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, è determinato sulla base del tenore di sostanze secche. Il tenore di sostanze secche è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione di peso 1: 1. Il risultato della determinazione del tenore di sostanze secche è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 1.

Tuttavia, a richiesta, per tale zucchero caramellato è possibile determinare, al fine di tenerne conto, l'utilizzazione effettiva di saccarosio, eventualmente aumentato di altri zuccheri calcolati in saccarosio, qualora tale zucchero sia stato fabbricato sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che offra garanzia equivalenti.

     5. L'importo di base di cui al paragrafo 1 non si applica agli sciroppi aventi una purezza inferiore all'85%.

 

     Art. 4.

     Qualora zucchero bianco del codice NC 1701 99 10, ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità o da zucchero greggio importato nella Comunità in regime preferenziale, venga immagazzinato in massa sotto il regime di deposito doganale o di zona franca previsto per l'anticipo della restituzione, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, detto zucchero può, oltre alle manipolazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, essere mescolato nello stesso luogo di magazzinaggio con altri zuccheri bianchi dello stesso codice NC 1701 99 10, che abbiano la stessa origine sopra indicata, presentino la stessa qualità commerciale e posseggano caratteristiche tecniche equivalenti.

 

     Art. 5.

     La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 può essere concessa soltanto per i prodotti:

     - ottenuti per isomerizzazione del glucosio,

     - contenenti in peso, allo stato secco, almeno il 41% di fruttosio e - il cui tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e oligosaccaridi, ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all'8,5%.

Il tenore di sostanze secche dell'isoglucosio è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1: 1 oppure, per i prodotti di consistenza molto elevata, mediante essiccazione. Tale restituzione è fissata ogni mese.

 

     Art. 6.

     La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere concessa soltanto per i prodotti:

     - ottenuti immediatamente dopo idrolisi di inulina o di oligofruttosi,

     - contenenti in peso, allo stato secco, almeno l'80% di fruttosio e - il cui tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e di oligosaccaridi, ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all'8,5%.

La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari, per 100 kg di sostanza secca, alla restituzione all'esportazione fissata per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) dello stesso regolamento e moltiplicata per il coefficiente 1,9. Tale restituzione è fissata ogni mese.

 

     Art. 7.

     Qualora nel periodo compreso tra

     - il giorno della presentazione della domanda di titolo di esportazione con restituzione fissata periodicamente o

     - il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel caso di una restituzione fissata mediante gara, e il giorno dell'esportazione si verifichi una modifica dei prezzi dello zucchero o del melasso fissati a norma del regolamento (CEE) n. 1785/81, si può procedere ad un adeguamento dell'importo della restituzione.

 

     Art. 8.

     I regolamenti (CEE) n. 394/70 e (CEE) n. 1469/77 sono abrogati.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 1995.

 


[1] Abrogato dall'art. 43 del regolamento (CE) n. 951/2006.