§ 1.1.695 - Regolamento 30 giugno 2006, n. 951.
Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:30/06/2006
Numero:951


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Determinazione del tenore di saccarosio di taluni sciroppi di zucchero che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione
Art. 4.  Restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio
Art. 5.  Necessità del titolo
Art. 6.  Titolo di esportazione con restituzione
Art. 7.  Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione
Art. 8.  Validità dei titoli di esportazione
Art. 9.  Sospensione del rilascio dei titoli di esportazione
Art. 10.  Titoli di importazione e loro validità
Art. 11.  Domanda e rilascio dei titoli di esportazione e di importazione
Art. 12.  Cauzione
Art. 13.  Disposizioni generali
Art. 14.  Domande di titoli
Art. 15.  Validità dei titoli
Art. 16.  Cauzione
Art. 17.  Comunicazione relativa ai titoli di esportazione rilasciati
Art. 18.  Comunicazione relativa ai quantitativi esportati
Art. 19.  Comunicazione relativa ai titoli di importazione
Art. 20.  Comunicazione ad hoc relativa ai titoli di esportazione con restituzione
Art. 21.  Mezzi di comunicazione
Art. 22.  Determinazione dei prezzi cif
Art. 23.  Informazioni da prendere in considerazione
Art. 24.  Informazioni da non prendere in considerazione
Art. 25.  Adeguamento al porto di Rotterdam
Art. 26.  Adeguamento alla qualità tipo
Art. 27.  Qualità tipo dei melassi
Art. 28.  Determinazione dei prezzi cif
Art. 29.  Informazioni da prendere in considerazione
Art. 30.  Informazioni da non prendere in considerazione
Art. 31.  Adeguamento al porto di Amsterdam
Art. 32.  Adeguamento alla qualità tipo
Art. 33.  Prezzo medio
Art. 34.  Dazio addizionale per i melassi
Art. 35.  Prezzi limite dei melassi
Art. 36.  Dazio addizionale per i prodotti del settore dello zucchero
Art. 37.  Prezzi limite dei prodotti del settore dello zucchero
Art. 38.  Giustificativi
Art. 39.  Calcolo del dazio addizionale all'importazione
Art. 40.  Sospensione dell'applicazione dei dazi all'importazione per i melassi
Art. 41.  Importazione preferenziale di melassi
Art. 42.  Metodo di calcolo
Art. 43.  Abrogazione
Art. 44.  Entrata in vigore


§ 1.1.695 - Regolamento 30 giugno 2006, n. 951.

Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

(G.U.U.E. 1 luglio 2006, n. L 178).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, e l'articolo 40, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce le disposizioni applicabili ai titoli di importazione e di esportazione, alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alla gestione delle importazioni nel settore dello zucchero. Allo scopo di migliorare la trasparenza delle norme applicabili al commercio con i paesi terzi nel settore dello zucchero, è necessario fondere le modalità d'applicazione di tali disposizioni in un unico regolamento.

     (2) L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede la possibilità di concedere restituzioni all'esportazione a paesi terzi onde colmare la differenza tra i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale e i prezzi all'interno della Comunità.

     (3) Allo scopo di garantire la parità di trattamento per quanto riguarda la determinazione dell'importo della restituzione all'esportazione, occorre definire un metodo uniforme per la determinazione del tenore di saccarosio di determinati prodotti. Nel caso in cui tale metodo non consenta di determinare il tenore complessivo di saccarosio, è necessario stabilire criteri specifici. Per gli sciroppi che presentano un grado di purezza relativamente basso è opportuno fissare forfettariamente il tenore di saccarosio tenendo conto del loro tenore di zucchero estraibile.

     (4) Lo zucchero candito, fabbricato con zucchero bianco o zucchero greggio raffinato, presenta in molti casi un grado di polarizzazione inferiore al 99,5 %. Tenuto conto dell'elevato grado di purezza della materia prima utilizzata, è opportuno prevedere per tale zucchero candito una restituzione che si avvicini il più possibile alla restituzione accordata allo zucchero bianco. È pertanto opportuno introdurre una definizione precisa dello zucchero candito.

     (5) Qualora si decida di concedere una restituzione all'esportazione per l'isoglucosio, è opportuno fissare limiti per quanto riguarda il tenore di fruttosio e di polisaccaridi onde garantire che tale restituzione sia concessa soltanto al prodotto genuino allo stato naturale.

     (6) Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, qualsiasi importazione nella Comunità o esportazione al di fuori di essa dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) del suddetto articolo, è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. Occorre stabilire le modalità di applicazione per poter precisare in particolare le informazioni da indicare nelle domande di titoli e nei titoli stessi, le condizioni applicabili al rilascio dei titoli, incluse le cauzioni da costituire, nonché la durata di validità del titolo rilasciato.

     (7) In applicazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 318/2006, l'osservanza degli impegni relativi ai volumi di merci esportate, derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, deve essere garantita sulla base del regime dei titoli di esportazione. A tale scopo, occorre rilasciare i titoli richiesti dopo un periodo di riflessione che consenta alla Commissione di valutare i quantitativi per i quali è stata presentata domanda e di adottare tutte le misure necessarie nel caso in cui l'accettazione delle suddette domande dovesse comportare un superamento o un rischio di superamento del volume e/o degli stanziamenti stabiliti negli accordi sopra citati per la campagna di cui trattasi. A tal fine, gli Stati membri devono essere tenuti a notificare senza indugio tutte le richieste di titoli che comportano restituzioni periodiche. È opportuno consentire ai richiedenti di restituzioni all'esportazione di revocare la loro domanda a determinate condizioni se è stata fissata una percentuale di accettazione.

     (8) Il monitoraggio accurato e regolare degli scambi con i paesi terzi rappresenta l'unico modo di seguirne da vicino l'evoluzione alla luce delle limitazioni imposte dagli impegni della Comunità in virtù degli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato e di adottare, se del caso, le necessarie misure, segnatamente per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006. È quindi auspicabile che la Commissione riceva regolarmente le pertinenti informazioni concernenti non solo le importazioni e le esportazioni di prodotti per i quali sono state fissate restituzioni, conformemente agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006, ma anche le importazioni e le esportazioni di prodotti esportati senza restituzione, con o senza titolo, in libera pratica sul mercato comunitario, nonché quelle coperte dal regime di perfezionamento attivo.

     (9) Per garantire la stabilità del mercato comunitario dello zucchero ed evitare che i prezzi di mercato scendano al di sotto del prezzo di riferimento dello zucchero, si ritiene necessario applicare dazi addizionali all'importazione.

     (10) L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/ 2006 prevede che le importazioni effettuate ad un prezzo inferiore al prezzo limite notificato all'Organizzazione mondiale del commercio possono essere soggette a un dazio addizionale all'importazione.

     (11) Per l'applicazione del dazio addizionale all'importazione deve essere preso in considerazione il prezzo cif all'importazione della spedizione in questione. Il prezzo cif all'importazione deve tuttavia essere verificato rispetto ai prezzi rappresentativi per il prodotto in causa sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per tale prodotto. A tal fine, occorre fissare i criteri per determinare il prezzo cif all'importazione rappresentativo dei prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione. Per determinare i prezzi cif all'importazione rappresentativi, la Commissione deve tenere conto di tutte le informazioni di cui dispone direttamente o comunicatele dagli Stati membri.

     (12) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98, apre un contingente tariffario annuo per l'importazione di 600 000 tonnellate di melassi originari dei paesi ACP a dazio ridotto del 100 %. In questa prospettiva, e considerando che le importazioni di melassi entro il suddetto limite quantitativo non dovrebbero provocare perturbazioni sul mercato comunitario, non è ritenuto opportuno imporre dazi addizionali a tali importazioni, in quanto ciò sarebbe contrario all'obiettivo stesso di favorire le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP). Il dazio complessivamente applicabile ai melassi di canna originari di quegli Stati deve essere pertanto ridotto a zero.

     (13) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana.

     (14) Le modalità d'applicazione stabilite dal predetto regolamento sostituiscono quelle stabilite dai regolamenti (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso, (CE) n. 1422/95, (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi, (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero, e (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero. A fini di trasparenza e di chiarezza giuridica occorre pertanto abrogare i suddetti regolamenti.

     (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     Il presente regolamento stabilisce, conformemente al titolo III del regolamento (CE) n. 318/2006, le modalità particolari per l'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione, la concessione delle restituzioni all'esportazione e la gestione delle importazioni, compresa l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore dello zucchero.

 

     Art. 2. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     1) «restituzione periodica» la restituzione all'esportazione fissata periodicamente, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006;

     2) «zucchero candito» lo zucchero:

     a) costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 mm, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata; e

     b) contenente in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio.

 

CAPO II

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE

 

          Art. 3. Determinazione del tenore di saccarosio di taluni sciroppi di zucchero che possono beneficiare di restituzioni all'esportazione

     1. La restituzione all'esportazione per 100 kg dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006 è pari all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio constatato per il prodotto di cui trattasi e maggiorato, se del caso, del tenore di altri zuccheri espressi in equivalente saccarosio.

     2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è dato dal tenore totale di zuccheri ottenuto con il metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore complessivo di zuccheri determinato secondo tale metodo è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 0,95.

     3. Per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ma inferiore al 94,5 %, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco. La percentuale di purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore totale di zuccheri per il tenore di sostanze secche e moltiplicando il risultato per 100. Il tenore totale di zuccheri è determinato secondo il metodo indicato al paragrafo 2 e il tenore di sostanze secche secondo il metodo aerometrico.

     4. Per lo zucchero caramellato prodotto esclusivamente con zucchero non denaturato di cui al codice NC 1701, il tenore di saccarosio, eventualmente maggiorato del tenore di altri zuccheri espressi in saccarosio, è determinato sulla base del tenore di sostanze secche. Il tenore di sostanze secche è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1. Il tenore di sostanze secche è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 1.

     Tuttavia, a richiesta, per tenere conto dello zucchero caramellato di cui al primo comma, è possibile determinare la quantità di saccarosio utilizzata, eventualmente maggiorata di altri zuccheri espressi in saccarosio, qualora lo zucchero candito sia stato fabbricato sotto controllo doganale o sotto controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

     5. L'importo base di cui al paragrafo 1 non si applica agli sciroppi aventi una purezza inferiore all'85 %.

 

     Art. 4. Restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

     Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere concesse soltanto per i prodotti:

     a) ottenuti per isomerizzazione del glucosio;

     b) contenenti in peso, allo stato secco, almeno il 41 % di fruttosio;

     c) il cui tenore totale in peso, allo stato secco, di polisaccaridi e oligosaccaridi, ivi compresi i di- o trisaccaridi, non sia superiore all'8,5 %.

     Il tenore di sostanze secche dell'isoglucosio è determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1 oppure, per i prodotti di consistenza molto elevata, mediante essiccazione.

 

CAPO III

TITOLI DI ESPORTAZIONE

 

          Art. 5. Necessità del titolo

     1. Tutte le esportazioni dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006, ad eccezione di quelli menzionati alla lettera h) del suddetto articolo, richiedono il rilascio di un titolo di esportazione.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, sono costituiti i seguenti gruppi di prodotti:

     a) gruppo di prodotti I: i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006;

     b) gruppo di prodotti II: i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006;

     c) gruppo di prodotti III: i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/2006.

 

     Art. 6. Titolo di esportazione con restituzione

     1. Allorché la restituzione è fissata nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, la domanda di titolo di esportazione deve essere presentata all'organismo competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata la dichiarazione di aggiudicazione.

     2. La casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso reca la seguente dicitura:

     «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

     3. Il titolo di esportazione è rilasciato per il quantitativo figurante nella dichiarazione di aggiudicazione della gara corrispondente. La casella 22 del titolo reca l'indicazione del tasso della restituzione all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione, espressa in EUR. Essa reca la seguente dicitura:

     «Tasso della restituzione applicabile: …»

     4. Non si applica l'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione.

 

     Art. 7. Titolo di esportazione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina senza restituzione

     Quando si debba esportare senza restituzione zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina in libera pratica sul mercato comunitario e non considerato «fuori quota», la casella 22 della domanda di titolo e del titolo stesso reca la seguente dicitura, a seconda del prodotto in questione:

     «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato» fuori quota «per le esportazioni senza restituzione».

 

     Art. 8. Validità dei titoli di esportazione

     1. I titoli di esportazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi superiori a 10 tonnellate, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

     2. I titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi non superiori a 10 tonnellate, sono validi a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/2000 sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

     Nel caso di cui al primo comma, l'interessato non può utilizzare più di uno di tali titoli per una stessa esportazione.

     3. I titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), d), e), f) e g), del regolamento (CEE) n. 318/2006 sono validi a decorrere dalla data di rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1291/2000 sino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

 

     Art. 9. Sospensione del rilascio dei titoli di esportazione

     1. Se il rilascio dei titoli di esportazione rischia di superare gli importi finanziari disponibili o i quantitativi massimi e/o gli impegni di spesa stabiliti nell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC per il periodo considerato, la Commissione può:

     a) stabilire una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti ma per i quali non sono stati ancora rilasciati i titoli;

     b) respingere le domande per le quali i titoli di esportazione non sono stati ancora rilasciati;

     c) sospendere la presentazione di domande di titoli per cinque giorni lavorativi; la Commissione può decidere una sospensione per un periodo più lungo secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006.

     2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli di esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione o gruppo di destinazioni e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori economici o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.

     3. Qualora i quantitativi richiesti vengano ridotti o respinti, la cauzione sul titolo viene immediatamente svincolata per i quantitativi non concessi.

     4. L'interessato può revocare la domanda di titolo entro i dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale di accettazione di cui al paragrafo 1, lettera a), nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea qualora detta percentuale sia inferiore all'80 % del quantitativo richiesto. Gli Stati membri svincolano in tal caso la cauzione.

 

CAPO IV

TITOLI DI IMPORTAZIONE

 

          Art. 10. Titoli di importazione e loro validità

     1. Qualsiasi importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera h), del regolamento (CE) n. 318/2006 è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.

     2. I titoli di importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi superiori a 10 tonnellate, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

     I titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006, riguardanti quantitativi non superiori a 10 tonnellate, e i titoli di importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), f) e g), del medesimo regolamento sono validi a decorrere dal giorno di rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

 

CAPO V

NORME COMUNI PER I TITOLI DI ESPORTAZIONE E DI IMPORTAZIONE

 

SEZIONE 1

Rilascio dei titoli e cauzione

 

          Art. 11. Domanda e rilascio dei titoli di esportazione e di importazione

     1. I titoli per gli zuccheri del codice NC 1701 che riguardano quantitativi superiori a 10 tonnellate sono rilasciati:

     a) il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli di importazione;

     b) il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se trattasi di titoli di esportazione;

     c) il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, se la Commissione non ha adottato nel frattempo alcuna misura specifica secondo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, se trattasi di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione.

     Il primo comma non si applica:

     a) allo zucchero candito;

     b) allo zucchero aromatizzato e allo zucchero con aggiunta di coloranti;

     c) allo zucchero preferenziale da importare nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 950/2006.

     2. Se una domanda di titolo, per i prodotti ai quali si applica il disposto del paragrafo 1, primo comma, riguarda un quantitativo non superiore a 10 tonnellate, l'interessato non può presentare più di una domanda lo stesso giorno e presso la medesima autorità.

 

     Art. 12. Cauzione

     1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, eccetto quelli di cui alla lettera h), del regolamento (CE) n. 318/2006 per 100 kg di prodotto netto o per 100 kg di isoglucosio in sostanza secca netta o per 100 kg netti di sciroppo di inulina espressi in sostanza secca netta e in equivalente zucchero/isoglucosio è:

     a) nel caso di titoli di importazione:

     — 0,30 EUR per i prodotti dei codici NC 1701, 1702 e 2106, esclusi i codici NC 1702 50 00 e 1702 90 10 e lo sciroppo di inulina,

     — 0,06 EUR per i prodotti dei codici NC 1212 91, 1212 99 20 e 1703,

     — 0,60 EUR per lo sciroppo di inulina dei codici NC 1702 60 80 e 1702 90 80;

     b) nel caso di titoli di esportazione:

     — 11,00 EUR per i prodotti del codice NC 1701,

     — 0,90 EUR per i prodotti dei codici NC 1212 91, 1212 99 20 e 1703,

     — 4,20 EUR per i prodotti dei codici NC 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 e 2106 90 59, escluso lo sciroppo di inulina,

     — 4,20 EUR per i prodotti dei codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 e 2106 90 30,

     — 8,00 EUR per lo sciroppo di inulina del codice NC 1702 60 80 e 0,60 EUR per lo sciroppo di inulina del codice NC 1702 90 80.

     2. Per i prodotti del codice NC 1701, il titolare del titolo costituisce una cauzione supplementare allorché:

     a) non è assolto l'obbligo di esportare derivante dai titoli di esportazione, eccetto quelli rilasciati in virtù di una gara indetta nella Comunità, salvo in caso di forza maggiore; e

     b) l'importo della cauzione di cui al paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino, è inferiore all'importo della restituzione all'esportazione in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, una volta dedotta la restituzione indicata nel suddetto titolo.

     L'importo della cauzione supplementare è pari alla differenza tra gli importi di cui al primo comma, lettera b).

 

SEZIONE 2

Titoli per operazioni di raffinazione specifiche («EX/IM»)

 

          Art. 13. Disposizioni generali

     1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1291/ 2000, quando a un'esportazione di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 fa seguito un'importazione di zucchero greggio dei codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90, in virtù di un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, l'esportazione di zucchero bianco e l'importazione di zucchero greggio sono soggette alla presentazione di un titolo.

     2. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/ 2000, i diritti derivanti dai titoli di esportazione e di importazione di cui al paragrafo 1 non sono trasferibili.

 

     Art. 14. Domande di titoli

     1. La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco è accettata soltanto su simultanea presentazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e di una domanda di titolo di importazione per lo zucchero greggio.

     2. La domanda di titolo di importazione deve riguardare un quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo corrispondente, tenuto conto del rendimento, al quantitativo di zucchero bianco indicato nella domanda di titolo di esportazione. Il rendimento dello zucchero greggio si calcola diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero.

     Quando lo zucchero greggio importato non corrisponde alla qualità tipo, il quantitativo di zucchero greggio da importare in base al titolo è calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo indicata nel titolo stesso per un coefficiente correttore. Tale coefficiente si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio effettivamente importato.

     3. La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo medesimo, nonché la domanda di titolo di importazione per lo zucchero greggio e il titolo medesimo recano, nella casella 20, almeno una delle diciture seguenti:

     «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)».

     Inoltre, nella casella 20 del titolo di esportazione è indicato il numero del titolo di importazione corrispondente e, nella casella pertinente del titolo di importazione, il numero del titolo di esportazione corrispondente.

     4. La revoca di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 si applica simultaneamente al titolo di importazione e al titolo di esportazione di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 15. Validità dei titoli

     1. In deroga al disposto degli articoli 9 e 11, il titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo di importazione per lo zucchero greggio sono validi:

     a) fino al 30 giugno per le domande presentate, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000; il 1° ottobre, o successivamente a questa data, della stessa campagna di commercializzazione;

     b) fino al 30 settembre per le domande presentate, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000; il 1° luglio, o successivamente a questa data, della stessa campagna di commercializzazione.

     2. In applicazione dell'articolo 561 del regolamento (CEE) n. 2454/93, il termine entro il quale deve essere effettuata l'importazione di zucchero greggio corrispondente ad una precedente esportazione di zucchero bianco è identico al termine di validità del titolo di importazione per lo zucchero greggio.

 

     Art. 16. Cauzione

     1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, e fatti salvi i paragrafi successivi, il tasso della cauzione applicabile al titolo di importazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, ammonta a 11,50 EUR per 100 kg netti.

     2. Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli di esportazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento. Il disposto dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli di importazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

     3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000:

     a) la cauzione relativa al titolo di importazione è svincolata nella sua totalità solo quando il quantitativo di zucchero greggio effettivamente importato è uguale o superiore al quantitativo di zucchero bianco effettivamente esportato, tenuto conto del rendimento dello zucchero greggio;

     b) quando il quantitativo di zucchero greggio effettivamente importato è inferiore al quantitativo di zucchero bianco effettivamente esportato, la cauzione viene incamerata per il quantitativo corrispondente alla differenza tra il quantitativo di zucchero bianco effettivamente esportato e il quantitativo di zucchero greggio effettivamente importato.

     Il disposto del primo comma, lettera b), si applica tenendo conto del rendimento dello zucchero greggio.

 

CAPO VI

COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

 

          Art. 17. Comunicazione relativa ai titoli di esportazione rilasciati

     Entro il 15 di ogni mese con riferimento al mese precedente, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, relativamente alle esportazioni verso paesi terzi:

     a) i quantitativi per i quali i titoli sono stati effettivamente rilasciati, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006, suddivisi tra:

     — zucchero bianco dei codici NC 1701 91 00, 1701 99 10 e 1701 99 90,

     — zucchero greggio, espresso in peso «tale e quale», dei codici NC 1701 11 90 e 1701 12 90,

     — sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, dei codici NC 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 e 2106 90 59,

     — isoglucosio, espresso in materia secca, dei codici NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30,

     — sciroppo di inulina, espresso in materia secca, equivalente zucchero/isoglucosio, del codice NC ex 1702 60 90;

     b) i quantitativi di zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006;

     c) i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dall'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006; i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, nonché i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione in previsione della sua esportazione sotto forma di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio.

 

     Art. 18. Comunicazione relativa ai quantitativi esportati

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

     1) entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco di cui all'articolo 17, lettera b), esportati ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000;

     2) per ogni mese civile ed entro la fine del terzo mese civile successivo al mese civile in questione:

     a) i quantitativi, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione, di zucchero e di sciroppo espressi in zucchero bianco, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, esportati tal quali senza titolo di esportazione;

     b) i quantitativi di zucchero sotto quota, esportati sotto forma di zucchero bianco o di prodotti trasformati, espressi in zucchero bianco, per i quali è stato rilasciato un titolo di esportazione in previsione dell'esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché per la realizzazione di altre azioni comunitarie di forniture alimentari gratuite;

     c) qualora si tratti di esportazioni di cui all'articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999, i quantitativi di zucchero e di sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, e di isoglucosio, espressi in materia secca, esportati tal quali, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni;

     d) i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, ed i quantitativi di isoglucosio, espressi in materia secca, esportati sotto forma di prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio e sotto forma di prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione;

     e) qualora si tratti di esportazioni di cui all'articolo 17, lettera c), e alla lettera d) del presente articolo, i quantitativi esportati senza restituzione.

     Le comunicazioni di cui alle lettere d) ed e) sono trasmesse separatamente alla Commissione per ciascun regolamento applicabile al prodotto trasformato di cui trattasi.

 

     Art. 19. Comunicazione relativa ai titoli di importazione

     Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:

     1) ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi, espressi in peso «tale e quale», di zucchero bianco e di zucchero greggio non preferenziali, di sciroppi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di importazione;

     2) ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso «tale e quale» per i quali è stato rilasciato un titolo di importazione o un titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 13;

     3) per ogni trimestre, entro il secondo mese civile successivo al trimestre in questione e separatamente, i quantitativi di zucchero importati da paesi terzi ed esportati sotto forma di prodotti compensatori in regime di traffico di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

 

     Art. 20. Comunicazione ad hoc relativa ai titoli di esportazione con restituzione

     Su richiesta della Commissione e per il periodo indicato, gli Stati membri comunicano senza indugio e quotidianamente alla Commissione:

     a) per i quantitativi superiori a 10 tonnellate, tutte le domande di titoli di esportazione di prodotti che possono beneficiare della restituzione periodica;

     b) i quantitativi oggetto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1.

 

     Art. 21. Mezzi di comunicazione

     Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni di cui al presente capo per via elettronica, servendosi degli appositi moduli messi a loro disposizione dalla Commissione.

 

CAPO VII

GESTIONE DELLE IMPORTAZIONI

 

SEZIONE 1

Calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio

 

          Art. 22. Determinazione dei prezzi cif

     La Commissione fissa i prezzi cif per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sulla base delle possibilità più favorevoli di acquisto sul mercato mondiale. Tali prezzi sono calcolati conformemente agli articoli da 23 a 26.

 

     Art. 23. Informazioni da prendere in considerazione

     Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale vengono prese in considerazione tutte le informazioni di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite delle agenzie competenti degli Stati membri, riguardanti:

     a) le offerte fatte sul mercato mondiale;

     b) le quotazioni registrate presso le borse rilevanti per il commercio internazionale dello zucchero;

     c) i prezzi rilevati su importanti mercati dei paesi terzi;

     d) le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali.

 

     Art. 24. Informazioni da non prendere in considerazione

     Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale non vengono prese in considerazione le informazioni:

     a) che non riguardano merce sana, leale e mercantile;

     b) quando le possibilità di acquisto al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato;

     c) quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

 

     Art. 25. Adeguamento al porto di Rotterdam

     1. I prezzi non valevoli per merce alla rinfusa cif Rotterdam vengono adeguati.

     Nell'adeguamento viene tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto di imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro.

     2. Se il prezzo è valevole per merce in sacchi, esso viene ridotto di 0,88 EUR per 100 kg.

 

     Art. 26. Adeguamento alla qualità tipo

     1. Nell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, si applicano:

     a) per lo zucchero bianco, le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 318/2006;

     b) per lo zucchero greggio, i coefficienti correttori ottenuti dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero al quale si applica il prezzo.

     2. Il rendimento viene calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

 

SEZIONE 2

Determinazione della qualità tipo e calcolo del prezzo cif dei melassi

 

          Art. 27. Qualità tipo dei melassi

     La qualità tipo dei melassi deve:

     a) essere sana, leale e mercantile;

     b) avere un tenore totale di zucchero del 48 %.

 

     Art. 28. Determinazione dei prezzi cif

     La Commissione determina il prezzo cif dei melassi sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale. Tali prezzi sono calcolati conformemente agli articoli da 29 a 33.

 

     Art. 29. Informazioni da prendere in considerazione

     Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale vengono prese in considerazione tutte le informazioni riguardanti:

     a) le offerte fatte sul mercato mondiale;

     b) i prezzi rilevati su importanti mercati dei paesi terzi;

     c) le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite delle agenzie competenti degli Stati membri.

 

     Art. 30. Informazioni da non prendere in considerazione

     Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale non vengono prese in considerazione le informazioni:

     a) che non riguardano merce sana, leale e mercantile;

     b) quando le possibilità di acquisto al prezzo indicato nell'offerta riguardano soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato;

     c) quando l'evoluzione generale dei prezzi o le informazioni disponibili inducano la Commissione a supporre che il prezzo indicato nell'offerta non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato.

 

     Art. 31. Adeguamento al porto di Amsterdam

     I prezzi non valevoli per merce alla rinfusa cif Amsterdam vengono adeguati.

     Nell'adeguamento viene tenuto conto in particolare delle differenze del costo di trasporto dal porto di imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto di imbarco fino ad Amsterdam, dall'altro.

 

     Art. 32. Adeguamento alla qualità tipo

     I prezzi stabiliti nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli e che non si riferiscono alla qualità tipo vengono:

     a) maggiorati di un quarantottesimo per ogni punto percentuale del tenore complessivo di zucchero, allorché il tenore di zucchero dei melassi è inferiore al 48 %;

     b) diminuiti di un quarantottesimo per ogni punto percentuale del tenore complessivo di zucchero, allorché il tenore di zucchero dei melassi è superiore al 48 %.

 

     Art. 33. Prezzo medio

     Nella rilevazione delle possibilità di acquisto più favorevoli sul mercato mondiale è possibile basarsi su una media di vari prezzi, sempre che detta media possa considerarsi rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.

 

SEZIONE 3

Dazio addizionale all'importazione

 

          Art. 34. Dazio addizionale per i melassi

     1. I dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 si applicano ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per prezzi rappresentativi dei melassi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 i prezzi cif di tali prodotti, determinati dalla Commissione conformemente alla sezione 2, di seguito denominati «prezzi rappresentativi dei melassi».

     Tali prezzi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. La Commissione può modificarli durante questo periodo qualora le informazioni in suo possesso indichino una variazione dei prezzi rappresentativi precedentemente fissati di almeno 0,5 EUR per 100 kg.

     3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le informazioni di cui all'articolo 29 in loro possesso.

 

     Art. 35. Prezzi limite dei melassi

     Il prezzo limite di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 è, per 100 kg di melasso della qualità tipo di cui all'articolo 27 del presente regolamento, pari a:

     a) 7,90 EUR per il melasso del codice NC 1703 10 00;

     b) 8,20 EUR per il melasso del codice NC 1703 90 00.

 

     Art. 36. Dazio addizionale per i prodotti del settore dello zucchero

     1. I dazi addizionali di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 si applicano ai prodotti dei codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 e 1702 90 99.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono per prezzi rappresentativi dello zucchero bianco e dello zucchero greggio sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 i prezzi cif di tali prodotti, determinati conformemente alla sezione 1, di seguito denominati «prezzi rappresentativi dello zucchero».

     Tali prezzi sono fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. La Commissione può modificarli durante tale periodo se la fluttuazione degli elementi di calcolo produce un aumento o una diminuzione di 1,20 EUR per 100 kg o più rispetto ai prezzi rappresentativi dello zucchero precedentemente fissati.

     3. Il prezzo rappresentativo dello zucchero per i prodotti del codice NC 1702 90 99 è il prezzo rappresentativo fissato per lo zucchero bianco e applicato per ogni 1 % del tenore di saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione.

 

     Art. 37. Prezzi limite dei prodotti del settore dello zucchero

     Il prezzo limite di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 è pari, per 100 kg di prodotto netto, a:

     a) 53,10 EUR per lo zucchero bianco dei codici NC 1701 99 10 e 1701 99 90 della qualità tipo di cui all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006;

     b) 64,7 EUR per lo zucchero del codice NC 1701 91 00;

     c) 54,10 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola del codice NC 1701 12 90 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

     d) 41,30 EUR per lo zucchero greggio di barbabietola del codice NC 1701 12 10 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

     e) 55,20 EUR per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 90 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

     f) 41,80 EUR per lo zucchero greggio di canna del codice NC 1701 11 10 e della qualità tipo di cui all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006;

     g) 1,184 EUR per i prodotti del codice NC 1702 90 99 per ogni 1 % del tenore di saccarosio.

 

     Art. 38. Giustificativi

     1. L'importo dei dazi addizionali all'importazione per ciascuno dei tipi di melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e dei prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è stabilito sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, conformemente all'articolo 39.

     Nel caso dei melassi, il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata sarà convertito nel prezzo dei melassi della qualità tipo tramite l'adeguamento di cui all'articolo 32.

     Nel caso dello zucchero bianco o greggio, il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata è convertito, a seconda dei casi, nel prezzo dello zucchero della qualità tipo di cui, rispettivamente, ai punti II e III dell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2006, o nel prezzo equivalente per il prodotto del codice NC 1702 90 99.

     2. Quando il prezzo cif all'importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo rappresentativo dei melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, o al prezzo rappresentativo dello zucchero di cui all'articolo 36, paragrafo 2, l'importatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro importatore almeno i seguenti documenti giustificativi:

     a) il contratto di acquisto o qualsiasi altro documento equivalente;

     b) il contratto di assicurazione;

     c) la fattura;

     d) il certificato di origine (se del caso);

     e) il contratto di trasporto;

     f) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

     Per la verifica del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, le autorità dello Stato membro importatore possono richiedere qualsiasi altra informazione e documento che ritengano necessario.

     3. Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi e l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all'importazione della spedizione considerata.

     4. La cauzione costituita è svincolata nella misura in cui vengono presentate alle autorità competenti prove adeguate delle condizioni di smaltimento. In caso contrario, la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

     5. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale in vigore per le operazioni di recupero.

 

     Art. 39. Calcolo del dazio addizionale all'importazione [1]

     Se la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 34 nel caso dei melassi o all'articolo 37 nel caso dei prodotti del settore dello zucchero e il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata:

     a) è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;

     b) è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo che supera il 10 %;

     c) è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell'importo che supera il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);

     d) è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 70 % dell'importo che supera il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

     e) è superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo che supera il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

 

SEZIONE 4

Sospensione o riduzione dei dazi all'importazioni per i melassi

 

          Art. 40. Sospensione dell'applicazione dei dazi all'importazione per i melassi

     Se il prezzo rappresentativo dei melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, maggiorato del dazio all'importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00, supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti dall'importo pari alla differenza constatata dalla Commissione. Questo importo viene fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

     Qualora la sospensione dei dazi all'importazione rischi tuttavia di provocare effetti pregiudizievoli per il mercato del melasso nella Comunità, si può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, di non applicare la suddetta sospensione per un determinato periodo.

 

     Art. 41. Importazione preferenziale di melassi

     1. Il dazio all'importazione totale applicabile, a seconda dei casi, al melasso di canna del codice NC 1703 10 00 o al melasso di barbabietola del codice NC 1703 90 00, originari degli Stati ACP, è ridotto a zero entro il limite di un contingente di 600 000 tonnellate per ogni campagna di commercializzazione.

     Tuttavia, questo contingente ammonta a 750 000 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2006/2007.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la nozione di «prodotto originario» e i metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione di Cotonou.

     3. Il contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

SEZIONE 5

Calcolo del tenore di saccarosio nello zucchero greggio e in determinati sciroppi

 

          Art. 42. Metodo di calcolo

     1. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato conformemente all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006, si discosta dal rendimento stabilito per la qualità tipo, il dazio doganale per i prodotti dei codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10 e il dazio addizionale per i prodotti dei codici NC 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90, che devono essere riscossi per 100 kg del suddetto zucchero greggio, sono calcolati moltiplicando il corrispondente dazio fissato per lo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero greggio importato.

     2. Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 318/2006, viene determinato in base al metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) applicato alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld.

     Il tenore di zucchero totale determinato con tale metodo viene convertito in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 0,95.

     Tuttavia, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dei prodotti contenenti meno dell'85 % di saccarosio o di altri zuccheri espressi in saccarosio, e di zucchero invertito espresso in saccarosio, è determinato valutando il tenore di sostanza secca. Il tenore di sostanza secca viene determinato in base alla densità della soluzione diluita nella proporzione in peso di 1:1 e, nei prodotti solidi, tramite essiccamento. Il tenore di sostanza secca è espresso in saccarosio moltiplicandolo per il coefficiente 1.

     3. Il tenore di sostanza secca dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento (CE) n. 318/ 2006 è determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.

     4. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 318/2006, la conversione in equivalente saccarosio si ottiene applicando il coefficiente 1,9 alla sostanza secca determinata conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.

 

CAPO VIII

ABROGAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 43. Abrogazione

     Il regolamento (CEE) n. 784/68, il regolamento (CEE) n. 785/ 68, il regolamento (CE) n. 1422/95, il regolamento (CE) n. 1423/95, il regolamento (CE) n. 1464/95 e il regolamento (CE) n. 2135/95 sono abrogati.

     Il regolamento (CE) n. 1464/95 continua tuttavia ad applicarsi ai titoli rilasciati ai sensi delle sue disposizioni anteriormente al 1° luglio 2006.

 

     Art. 44. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

 

 

ALLEGATO

 

     A. Dicitura di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

     — in spagnolo: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas:…»,

     — in ceco: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…“

     — in danese: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…«

     — in tedesco: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…“

     — in estone: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”

     — in greco: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…»

     — in inglese: ‘Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:…’

     — in francese: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres:…»

     — in italiano: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione

delle offerte:…»

     — in lettone: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

     — in lituano: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…“

     — in ungherese: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…

     — in olandese: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, p. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”

     — in polacco: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert:…”

     — in portoghese: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas:…»

     — in slovacco: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…“

     — in sloveno: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov:…“

     — in finlandese: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”

     — in svedese: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”

 

     B. Dicitura di cui all'articolo 6, paragrafo 3:

     — in spagnolo: «Tasa de la restitución aplicable: …»,

     — in ceco: „sazba použitelné náhrady“

     — in danese: »Restitutionssats«

     — in tedesco: „Anwendbarer Erstattungssatz“

     — in estone: “Kohaldatav toetuse määr”

     — in greco: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

     — in inglese: ‘rate of applicable refund’

     — in francese: «Taux de la restitution applicable»

     — in italiano: «Tasso della restituzione applicabile: ...»

     — in lettone: “Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

     — in lituano: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

     — in ungherese: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

     — in olandese: „Toe te passen restitutiebedrag: …”

     — in polacco: „stawka stosowanej refundacji”

     — in portoghese: «Taxa da restituição aplicável: …»

     — in slovacco: „výška uplatniteľnej náhrady“

     — in sloveno: „višina nadomestila“

     — in finlandese: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

     — in svedese: ”Exportbidragssatsen: …”

 

     C. Dicitura di cui all'articolo 7:

     — in spagnolo: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»,

     — in ceco: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady.“

     — in danese: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

     — in tedesco: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

     — in estone: “Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”

     — in greco: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείταιεκτός ποσόστωσηςπρος εξαγωγή χωρίς επιστροφή

     — in inglese: ‘(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund.’

     — in francese: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.»

     — in italiano: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

     — in lettone: “[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

     — in lituano: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

     — in ungherese: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

     — in olandese: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”

     — in polacco: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”

     — in portoghese: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição.»

     — in slovacco: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.“

     — in sloveno: „[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

     — in finlandese: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

     — in svedese: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”

 

     D. Dicitura di cui all'articolo 14, paragrafo 3:

     — in spagnolo: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).»,

     — in ceco: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)“

     — in danese: »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

     — in tedesco: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

     — in estone: “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”

     — in greco: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).»

     — in inglese: ‘EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)’,

     — in francese: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

     — in italiano: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»

     — in lettone: “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)»

     — in lituano: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

     — in ungherese: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

     — in olandese: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

     — in polacco: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”

     — in portoghese: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado- Membro de emissão).»

     — in slovacco: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)“

     — in sloveno: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

     — in finlandese: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio),”

     — in svedese: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat),”

 


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 19 settembre 2006, n. L 255.