Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 09/06/1988 |
Numero: | 1609 |
Sommario |
Art. 1. Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1 gennaio 1993 |
Art. 2. Il regolamento (CEE) n. 1726/84 è abrogato |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 1.6.151 - Regolamento 9 giugno 1988, n. 1609. [1]
Regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. (CE) n. 2571/97. [2]
(G.U.C.E. 10 giugno 1988, n. L 143).
Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3143/85 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1 gennaio 1993 [3].
Il burro di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 2003 [4].
In deroga alle date succitate, il burro tedesco classificato "Export- Qualitaet" dev'essere entrato all'ammasso anteriormente al 1 agosto 1991 [5].
Il regolamento (CEE) n. 1726/84 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Regolamento abrogato dall’art. 84 del
[2] Titolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2028/93.
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2028/93.
[4] Comma già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2028/93 e dall’art. 1 del
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2093/93.