Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 08/11/2004 |
Numero: | 1931 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.6.U2 – Regolamento 8 novembre 2004, n. 1931.
Regolamento (CE) n. 1931/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1609/88 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all’ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97.
(G.U.U.E. 9 novembre 2004, n. L 333).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 1 del
(2) In considerazione delle tendenze manifestatesi sul mercato del burro e della quantità di scorte disponibili, deve essere modificata la data di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Il burro di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 2003.».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.