§ 1.6.U2 – Regolamento 8 novembre 2004, n. 1931.
Regolamento (CE) n. 1931/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1609/88 che stabilisce la data entro la quale deve [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:08/11/2004
Numero:1931


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.U2 – Regolamento 8 novembre 2004, n. 1931.

Regolamento (CE) n. 1931/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 1609/88 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all’ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97.

(G.U.U.E. 9 novembre 2004, n. L 333).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, il burro destinato alla vendita dovrà essere entrato all’ammasso anteriormente ad una data da stabilirsi.

     (2) In considerazione delle tendenze manifestatesi sul mercato del burro e della quantità di scorte disponibili, deve essere modificata la data di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Il burro di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 2003.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.