Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/05/2009 |
Numero: | 459 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato IV bis del regolamento (CE) n. 1249/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.6.1555 - Regolamento 29 maggio 2009, n. 459.
Regolamento (CE) n. 459/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali
(G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 139)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’allegato IV bis del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione [2] riporta i modelli dei certificati di conformità autorizzati dal governo degli Stati Uniti d’America per le esportazioni di frumento tenero di qualità alta e di frumento duro di qualità alta verso la Comunità europea. Le autorità americane hanno informato i servizi della Commissione in merito a una modifica dei loro modelli nazionali. Occorre pertanto adattare i suddetti modelli.
(2) Il regolamento (CE) n. 1249/96 deve essere modificato di conseguenza.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato IV bis del regolamento (CE) n. 1249/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.
ALLEGATO
(Omissis)