§ 1.6.1533 - Regolamento 18 febbraio 2009, n. 138.
Regolamento (CE) n. 138/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione recante norme comuni per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/02/2009
Numero:138


Sommario
Art. 1. All'articolo 42, secondo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 il testo della seconda frase è sostituito dal seguente
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 1.6.1533 - Regolamento 18 febbraio 2009, n. 138.

Regolamento (CE) n. 138/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

(G.U.U.E. 19 febbraio 2009, n. L 48)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'articolo 28, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede, in combinato disposto con l'articolo 30, un aiuto all'ammasso privato obbligatorio di determinati formaggi italiani.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione [2] ha stabilito le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato di determinati formaggi italiani.

 

(3) Il regolamento (CE) n. 2659/94 è stato abrogato in virtù dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione [3], ma continua ad applicarsi per i contratti conclusi anteriormente al 1 marzo 2009.

 

(4) Il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune [4]"Health Check", ha abolito l'aiuto all'ammasso privato per i formaggi italiani istituito dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007. La soppressione dell'aiuto acquista efficacia a decorrere dal 1 aprile 2009.

 

(5) Il regolamento (CE) n. 826/2008 si applicherebbe all'aiuto all'ammasso privato di determinati formaggi italiani per un periodo di un mese (dal 1 marzo al 31 marzo 2009). Tale regolamento non contiene le necessarie modalità applicabili a tal fine. Sarebbe pertanto necessario adottare un nuovo regolamento per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di tali formaggi italiani, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il nuovo regolamento si applicherebbe solo per un mese.

 

(6) Per preservare l'efficacia dell'aiuto e snellire le formalità amministrative sia per gli operatori che per le amministrazioni nazionali si ritiene più opportuno prorogare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2659/94 ai contratti conclusi nell'ambito di tale regolamento anteriormente al 1 aprile 2009.

 

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 826/2008.

 

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

All'articolo 42, secondo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

 

"Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati a norma del regolamento abrogato anteriormente al 1 aprile 2009."

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26.

 

[3] GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

 

[4] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.