Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 18/02/2009 |
Numero: | 138 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 42, secondo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 il testo della seconda frase è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.6.1533 - Regolamento 18 febbraio 2009, n. 138.
Regolamento (CE) n. 138/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli
(G.U.U.E. 19 febbraio 2009, n. L 48)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 28, lettera b), del
(2) Il regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione [2] ha stabilito le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato di determinati formaggi italiani.
(3) Il regolamento (CE) n. 2659/94 è stato abrogato in virtù dell'articolo 42 del
(4) Il
(5) Il
(6) Per preservare l'efficacia dell'aiuto e snellire le formalità amministrative sia per gli operatori che per le amministrazioni nazionali si ritiene più opportuno prorogare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2659/94 ai contratti conclusi nell'ambito di tale regolamento anteriormente al 1 aprile 2009.
(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 42, secondo comma, del
"Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati a norma del regolamento abrogato anteriormente al 1 aprile 2009."
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26.
[3] GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.
[4] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.