§ 1.6.1311 - Regolamento 7 febbraio 2006, n. 211.
Regolamento (CE) n. 211/2006 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:07/02/2006
Numero:211


Sommario
Art. 1.      1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, gli Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1311 - Regolamento 7 febbraio 2006, n. 211.

Regolamento (CE) n. 211/2006 della Commissione che deroga al regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario

(G.U.U.E. 8 febbraio 2006, n. L 36).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, in particolare l’articolo 48,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione, entro il 15 dicembre la competente autorità nazionale decide rispettivamente in merito ai programmi e ai fondi o alle loro modifiche, previa presentazione da parte delle organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 11 e dell’articolo 14 del succitato regolamento. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono rimandare la decisione dal 15 dicembre al 20 gennaio dell’anno successivo alla domanda.

     (2) Si constata che alcuni Stati membri, a causa della complessità amministrativa di tale compito, pur avvalendosi della possibilità di rinviare il termine al 20 gennaio non sono in grado di ottemperare all’obbligo di provvedere entro tale data all’istruzione delle domande per l’esercizio in corso. È pertanto opportuno prevedere, con riguardo all’esercizio 2006, la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1433/2003.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, gli Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, deliberare in merito ai programmi operativi e ai fondi entro il 10 febbraio successivo alla domanda.

     2. In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, gli Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, decidere in merito alle domande di modifica dei programmi operativi entro il 10 febbraio successivo alla domanda.

     3. In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, l’esecuzione di un programma operativo approvato in applicazione delle deroghe di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo inizia al più tardi il 15 febbraio successivo alla sua approvazione.

     4. In deroga all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, qualora si applichino le deroghe di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, gli Stati membri notificano l’importo approvato dell’aiuto alle organizzazioni di produttori entro il 10 febbraio e comunicano alla Commissione entro il 15 febbraio l’importo complessivo dell’aiuto approvato per l’insieme dei programmi operativi.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.