§ 1.6.1195 - Regolamento 22 settembre 2005, n. 1535.
Regolamento (CE) n. 1535/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1063/2005 in ordine al quantitativo oggetto della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:22/09/2005
Numero:1535


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1195 - Regolamento 22 settembre 2005, n. 1535.

Regolamento (CE) n. 1535/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1063/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento ceco

(G.U.U.E. 23 settembre 2005, n. L 247).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1063/2005 della Commissione ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 180 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d'intervento ceco.

      (2) La Repubblica ceca ha informato la Commissione che il proprio organismo d’intervento intende aumentare di 95 911 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato, è opportuno accogliere la richiesta della Repubblica ceca.

      (3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1063/2005.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1063/2005 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     La gara verte su un quantitativo massimo di 275 911 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.

(*) Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.