Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/04/2004 |
Numero: | 907 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.6.1180 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 907.
Regolamento (CE) n. 907/2004 della Commissione che modifica le norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi per quanto riguarda la presentazione e le indicazioni esterne.
(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 163).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Le norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi, stabilite in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, stabiliscono disposizioni sulla presentazione dei prodotti nell'imballaggio ed esigono che su ogni imballaggio debbano figurare tutte le informazioni richieste per l'identificazione dell'imballatore o dello speditore, la natura del prodotto, la sua origine e le relative caratteristiche commerciali.
(2) Secondo la pratica comune del settore sono fissate etichette autoadesive sui singoli frutti a scopi di pubblicità o di altro tipo. L'applicazione di questa pratica nel caso dei prodotti più fragili rende necessario adottare regole per evitare che i prodotti siano danneggiati da tali etichette.
(3) L'evoluzione recente del settore degli ortofrutticoli è caratterizzata in particolare dalla preparazione sempre più frequente, nella stessa regione di produzione, di imballaggi di vendita quali definiti all'allegato IV, punto 1, lettera l) del
(4) Onde tener conto dello sviluppo di queste pratiche di condizionamento degli ortofrutticoli ed evitare possibili confusioni quando si cambiano le etichette dei colli o degli imballaggi di trasporto riutilizzabili, occorre prevedere per questi ultimi la dispensa dall'apposizione delle indicazioni previste dalle norme di commercializzazione, purché gli imballaggi di vendita siano correttamente contrassegnati e visibili. Qualora gli imballaggi di trasporto siano palettizzati, occorre prevedere inoltre un contrassegno generale per il pallet.
(5) Bisogna anche prevedere la possibilità di contrassegnare i preimballaggi definiti all'allegato IV, parte 1, lettera l) del
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Al titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte B (Condizionamento) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato I del presente regolamento e al titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte C (Condizionamento) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato II del presente regolamento, è aggiunto il comma seguente:
«Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.»
Alla fine del titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato III del presente regolamento e al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) alla fine del punto l degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato IV del presente regolamento, è aggiunto il comma seguente:
«Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.»
Al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato III e al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), punto l degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato IV del presente regolamento, la parte A è sostituita dal testo seguente:
«A. Identificazione
Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.
Tale dicitura può essere sostituita:
— per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;
— unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.»
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
Allegato del regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione
Allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione
Allegato del regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione
Allegato del regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione
Allegato del regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione
Allegato del regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione
Allegato del regolamento (CE) n. 2288/97 della Commissione
Allegato del regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
ALLEGATO II
Allegato del regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione
Allegato III del regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione
Allegato del
Allegato del
ALLEGATO III
Allegato del regolamento (CEE) n. 1292/81
Allegato del regolamento (CEE) n. 2213/83
Allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 1591/87
Allegato del regolamento (CEE) n. 1677/88
Allegato del regolamento (CEE) n. 410/90
Allegato del regolamento (CE) n. 831/97
Allegato del regolamento (CE) n. 1093/97
Allegato del regolamento (CE) n. 2288/97
Allegato del regolamento (CE) n. 963/98
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
Allegato del
ALLEGATO IV
Allegato I del regolamento (CEE) n. 1591/87
Allegato del