Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/07/2005 |
Numero: | 1240 |
Sommario |
Art. 1. 1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, le domande di titoli di importazione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.6.1156 – Regolamento 29 luglio 2005, n. 1240.
Regolamento (CE) n. 1240/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1279/98 in ordine a determinati contingenti tariffari di prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania.
(G.U.U.E. 30 luglio 2005, n. L 200).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Le modalità di applicazione di tale contingente tariffario sono state adottate con il
(3) La
(4) È opportuno adottare le misure necessarie per l’apertura delle concessioni relative ai prodotti del settore delle carni bovine e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1279/98.
(5) Inoltre, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98 le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi indicati all’articolo 2 del medesimo regolamento. Tenendo conto della data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo, è necessario derogare a tale disposizione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2005.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, le domande di titoli di importazione per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 31 dicembre 2005 sono presentate nei primi dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, del decimo giorno lavorativo.
2. Le domande di titolo presentate nei primi dieci giorni di luglio 2005 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1279/98, si considerano domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1279/98 sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2005.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Concessioni applicabili all’importazione nella Comunità
di determinati prodotti originari di determinati paesi
(NPF = dazio della nazione più favorita)
Prodotti originari di |
N. d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio applicabile (% dell'NPF) |
Quantitativo annuale dal 1° luglio 2005 (t) [1] |
Incremento annuale dal 1° luglio 2006 (t) |
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Romania |
09.4753 |
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
esenzione |
4.000 |
0 |
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0202 |
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09.4765 |
0206 10 95 |
Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, freschi o refrigerati |
esenzione |
100 |
0 |
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0206 29 91 |
Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, congelati |
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0210 20 |
Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
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0210 99 51 |
Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina |
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09.4768 |
1602 50 |
Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie della specie bovina |
esenzione |
500 |
0 |
Bulgaria |
09.4651 |
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
esenzione |
2.500 |
0 |
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|
0202 |
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09.4784 |
1602 50 |
Preparazioni o conserve di carni o di frattaglie della specie bovina |
esenzione |
660 |
60 |
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[1] Per la Romania, quantitativo annuale dal 1° Agosto 2005 (t). |
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ALLEGATO II
(Omissis)