Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 28/07/2005 |
Numero: | 1214 |
Sommario |
Art. 1. All’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1722/93, modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1548/2004, la seconda frase è sostituita dal testo [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1148 – Regolamento 28 luglio 2005, n. 1214.
Regolamento (CE) n. 1214/2005 della Commissione che rettifica le versioni estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, olandese, portoghese, spagnola e svedese del regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali.
(G.U.U.E. 29 luglio 2005, n. L 199).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) È stato rilevato un errore nel testo dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, delle versioni estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, olandese, portoghese, spagnola e svedese del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del
(2) Per evitare interpretazioni sbagliate e garantire la corretta applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1722/93, l’errore in questione deve essere rettificato.
(3) Poiché tale rettifica non svantaggia né discrimina certi produttori rispetto ad altri, essa deve applicarsi con effetto dalla data di entrata in vigore del
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1722/93, modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del
«Tuttavia, se l’importo della restituzione alla produzione è inferiore a 16 EUR per tonnellata di amido o di fecola, la cauzione non è necessaria e non si applicano le verifiche ed i controlli di cui all’articolo 10 del presente regolamento.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2004.