§ 1.6.S66 – Regolamento 30 agosto 2004, n. 1548.
Regolamento (CE) n. 1548/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità d’applicazione dei regolamenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/08/2004
Numero:1548


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.6.S66 – Regolamento 30 agosto 2004, n. 1548.

Regolamento (CE) n. 1548/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità dapplicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso rispettivamente.

(G.U.U.E. 31 agosto 2004, n. L 280).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso, in particolare l’articolo 8, lettera e),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione  stabilisce le condizioni per la concessione di una restituzione alla produzione per l’amido e taluni prodotti derivati, ottenuti segnatamente dal riso o da rotture di riso. Il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso non prevede più la possibilità di concessione di tale restituzione. Occorre pertanto ritirare le disposizioni a favore di questa categoria di amido dal regolamento (CE) n. 1722/1993 a decorrere dal 1° settembre 2004, data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1785/2003.

     (2) La validità dei titoli di restituzione per quanto riguarda l’amido ottenuto dal riso o da rotture di riso deve pertanto essere limitata al 31 agosto 2004.

     (3) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1722/93, il metodo di calcolo della restituzione alla produzione è determinato, segnatamente, dal prezzo di mercato del granturco tenendo conto dei livelli dei prezzi constatati per il frumento. Per quanto riguarda il granturco, è opportuno rendere tale disposizione più esplicita relativamente sia all’origine geografica del granturco che a certi limiti da applicare al livello dei prezzi in caso di aumento rilevante. Poiché l’avere tenuto conto dei prezzi del frumento non ha avuto in passato alcuna conseguenza pratica sul calcolo dell’importo della restituzione, è opportuno sopprimere detto riferimento.

     (4) Le disposizioni particolari concernenti gli amidi esterificati ed eterificati sono risultate sproporzionate quando l'importo della restituzione è relativamente basso; è opportuno stabilire un importo massimo al di sotto del quale tali condizioni non devono essere soddisfatte.

     (5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1722/93.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1722/93 è modificato come segue:

     1) Il titolo del regolamento è sostituito dal seguente testo:

     «Regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali».

     2) All’articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

     «Una restituzione alla produzione (in prosieguo denominata “restituzione”) può essere concessa ad ogni persona fisica o giuridica che utilizzi amido ottenuto dal frumento o dal granturco o che utilizzi fecola di patate o taluni prodotti derivati per la fabbricazione delle merci incluse nell'elenco di cui all'allegato I.».

     3) All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

     «2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo o di avena, è calcolata in base alla differenza, moltiplicata per il coefficiente 1,60, fra:

     a) il prezzo di mercato del granturco in Francia, valido durante i cinque giorni che precedono il giorno della fissazione; e

     b) la media dei prezzi rappresentativi all’importazione CIF Rotterdam utilizzati per determinare i dazi all’importazione del granturco, constatati nei cinque giorni che precedono il giorno d'inizio dell'applicazione.

     Ai fini del calcolo della differenza di cui al primo comma, devono essere applicate le seguenti norme:

     a) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al prezzo d’intervento ma inferiore al 155 % di tale prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo d’intervento maggiorato della metà della differenza tra il prezzo reale e il prezzo d’intervento;

     b) se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al 155 % del prezzo d’intervento, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo d’intervento maggiorato del 27,5 % del prezzo d’intervento.

     Per la fecola di patate, è possibile fissare una restituzione diversa per tener conto del livello del prezzo minimo previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92. In tal caso, il calcolo è effettuato in base al prezzo di mercato del granturco in Francia, di cui al primo comma, lettera a), con una limitazione fissata al 115 % del prezzo d’intervento.

     Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), è ridotto della differenza tra il prezzo d’intervento del frumento valido nel mese di giugno e quello valido nel mese di luglio, tranne se il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), corrisponde già al prezzo valido per il nuovo raccolto.».

     4) All’articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è completato con il testo seguente:

     «Tuttavia, se l’importo della restituzione alla produzione è inferiore a 16 EUR per tonnellata di amido o di fecola, detta cauzione non è necessaria.».

     5) L’allegato II è modificato come segue:

     a) nella sezione A della tabella la riga riguardante l’amido di riso è soppressa;

     b) nella nota in calce n. 1 i termini «di riso» sono soppressi;

     c) nella nota in calce n. 4 il termine «riso» è soppresso.

 

          Art. 2.

     La validità dei titoli di restituzione per l’amido ottenuto dal riso o da rotture di riso è limitata al 31 agosto 2004.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     I punti 1, 2 e 5 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2004.