Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 09/06/2005 |
Numero: | 873 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 245/2001 è così modificato: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.6.1102 – Regolamento 9 giugno 2005, n. 873.
Regolamento (CE) n. 873/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre.
(G.U.U.E. 10 giugno 2005, n. L 146).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) La campagna di commercializzazione per i seminativi, compresi il lino e la canapa, è stata fissata dall’articolo 1, paragrafo 2, del
(2) All’articolo 5, paragrafo 1, del
(3) A norma dell’articolo 7 del
(4) L’esperienza mostra che l’articolo 8, paragrafo 5, del
(5) In seguito all’abrogazione del
(6) Per agevolare le procedure e nella misura in cui sia tecnicamente possibile, gli Stati membri e gli importatori debbono avere la possibilità di rilasciare e utilizzare i certificati per l'importazione di canapa da paesi terzi di cui all’articolo 17 bis del
(7) Occorre modificare di conseguenza il
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 1. Oggetto e campagna di commercializzazione.
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre istituita dal
2. La campagna di commercializzazione inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.»;
2) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
«b) il numero di riconoscimento del primo trasformatore, il numero di identificazione dell’agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal
3) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, è sostituito dal seguente:
«— ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi conformemente all'articolo 5, coltivate su parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre, per le quali è stata presentata la domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del
4) all'articolo 8, il paragrafo 5 è soppresso;
5) all'articolo 13, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
«— il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole riportate nei contratti di compravendita, negli impegni di trasformazione e nei contratti di trasformazione per conto terzi con i dati determinati nell’ambito del
6) all’articolo 17 bis, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:
«I certificati possono essere rilasciati e utilizzati mediante sistemi informatizzati, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Il contenuto di tali certificati deve essere identico a quello dei certificati su carta di cui al primo e al secondo comma. Negli Stati membri in cui non sono disponibili tali sistemi informatizzati, l’importatore può utilizzare solo certificati su carta.»
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla campagna 2005/2006.