§ 1.5.q98 - Decisione 31 ottobre 2006, n. 750.
Decisione n. 2006/750/CE della Commissione, che modifica la decisione 2005/359/CE per quanto riguarda i porti di scarico dei tronchi di quercia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:31/10/2006
Numero:750


Sommario
Art. 1. L’allegato II della decisione n. 2005/359/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.q98 - Decisione 31 ottobre 2006, n. 750.

Decisione n. 2006/750/CE della Commissione, che modifica la decisione 2005/359/CE per quanto riguarda i porti di scarico dei tronchi di quercia (Quercus L.) non scortecciati provenienti dagli Stati Uniti d’America

(G.U.U.E. 1 novembre 2006, n. L 302)

 

[notificata con il numero C(2006) 5142]

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’ 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) A norma della direttiva 2000/29/CE, i tronchi di quercia (Quercus L.) originari dei paesi del Nordamerica non possono in linea di massima venir introdotti nella Comunità completi di corteccia in quanto ciò comporta il rischio d’introdurre anche il Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, che provoca l’avvizzimento della quercia.

 

(2) La decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America [2], consente l’importazione di detti tronchi provenienti dagli Stati Uniti a determinate condizioni.

 

(3) L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2005/359/CE dispone che lo scarico dei tronchi in questione possa aver luogo unicamente nei porti elencati nell’allegato II della decisione stessa. È opportuno aggiungere all’elenco dell’allegato II i porti di Riga e Koper, secondo quanto richiesto rispettivamente da Lettonia e Slovenia, e cancellare il porto di Lauterborg, secondo quanto richiesto dalla Francia, previa consultazione degli altri Stati membri a norma di quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione anzidetta.

 

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

L’allegato II della decisione n. 2005/359/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

 

[2] GU L 114 del 4.5.2005, pag. 14.

 

 

ALLEGATO

 

"

"ALLEGATO II

 

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