§ 1.5.M8 – Decisione 29 aprile 2005, n. 359.
Decisione n. 2005/359/CE della Commissione che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2005
Numero:359


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.
Art.  11.
Art.  12.


§ 1.5.M8 – Decisione 29 aprile 2005, n. 359.

Decisione n. 2005/359/CE della Commissione che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti dAmerica.

(G.U.U.E. 4 maggio 2005, n. L 114).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità per il rischio di introdurvi la Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, causa dell'avvizzimento della quercia.

     (2) L'esperienza ha mostrato che, per quanto riguarda gli Stati Uniti d’America, il rischio di diffondere la Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt può essere eliminato applicando certe misure.

     (3) Una di queste misure è la fumigazione. Alcuni Stati membri hanno chiesto che l'importazione di tronchi di quercia sottoposti a fumigazione abbia luogo soltanto attraverso determinati porti dotati di impianti adatti per il trattamento e l'ispezione di tali merci.

     (4) Inoltre, per quanto i tronchi appartenenti a specie del gruppo Quercus alba, è possibile fare a meno della fumigazione se vengono rispettate certe condizioni tecniche. Certi Stati membri hanno chiesto un'ulteriore deroga per consentire le importazioni di Quercus alba durante certi mesi dell'anno. Questa seconda deroga dovrebbe essere limitata a quelle parti della Comunità in cui i vettori potenziali della Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt hanno un'attività trascurabile o nulla durante l'inverno, vale a dire le zone a oltre 45° di latitudine nord.

     (5) La Commissione si assicurerà che gli Stati Uniti d’America mettano a disposizione tutte le informazioni tecniche necessarie per controllare il funzionamento delle misure di protezione richieste.

     (6) Pertanto, agli Stati membri dovrebbe essere concessa, per un periodo limitato, una deroga relativa all'importazione dagli Stati Uniti d’America di tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia.

     (7) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, di tale direttiva per quanto riguarda l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 3, della medesima, gli Stati membri sono autorizzati, con effetto dal 1° gennaio 2005, a permettere l'introduzione nel loro territorio di tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America (in appresso «i tronchi»), se sono soddisfatte le condizioni previste negli articoli da 2 a 7.

 

     Art. 2.

     1. La deroga riguarda soltanto i tronchi che siano stati sottoposti a fumigazione e identificati come indicato nell'allegato I.

     2. Gli Stati membri possono stabilire che ai tronchi sottoposti a fumigazione non si applicano gli articoli 5, paragrafo 1, per quanto riguarda la conservazione in ambiente umido, 5, paragrafo 2, e 6, paragrafo 2.

 

     Art. 3.

     1. I tronchi possono essere sbarcati soltanto nei porti di cui all'allegato II.

     2. A richiesta dello Stato membro interessato, l'elenco dei porti di sbarco di cui all'allegato II può essere modificato dalla Commissione, previa consultazione degli altri Stati membri.

 

     Art. 4.

     1. Le ispezioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE sono effettuate da funzionari cui è stata data un'istruzione o una formazione specifica ai fini della presente decisione, coadiuvati dagli esperti e secondo la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/29/CE; tali ispezioni si svolgono nei porti di cui all'allegato II o nel primo luogo di deposito di cui all'articolo 5.

     Se il porto di sbarco e il primo luogo di deposito sono situati in Stati membri diversi, tali Stati membri si accordano circa il luogo in cui le ispezioni devono essere effettuate e lo scambio di informazioni sull'arrivo e sul deposito delle partite.

     2. Le ispezioni comprendono:

     a) l'esame di ciascun certificato fitosanitario;

     b) un controllo d'identità consistente nel confrontare il contrassegno apposto su ogni tronco ed il numero di tronchi con le informazioni fornite nel relativo certificato fitosanitario;

     c) l'accertamento dell'avvenuta fumigazione, da effettuarsi, mediante la prova di reazione cromatica prevista dall'allegato III, su un numero adeguato di tronchi di ciascuna partita scelti a caso.

     3. Se dalle ispezioni non risulta che la partita soddisfa appieno le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'intera partita viene rifiutata ed estromessa dal territorio della Comunità.

     Alla Commissione e ai competenti organismi ufficiali di tutti gli altri Stati membri vengono immediatamente comunicate informazioni dettagliate sulla partita interessata.

 

     Art. 5.

     1. I tronchi sono depositati soltanto in luoghi, notificati ai competenti organismi ufficiali dello Stato membro interessato e da questi approvati, che posseggono impianti adeguati di deposito in ambiente umido, disponibili per il periodo previsto dal paragrafo 2.

     2. I tronchi sono conservati ininterrottamente in ambiente umido, quantomeno a partire dalla ripresa vegetativa nelle vicine popolazioni di querce.

     3. I competenti organismi ufficiali ispezionano regolarmente le vicine popolazioni di querce, a intervalli appropriati, al fine di rilevare l'eventuale presenza della Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

     Qualora dall'ispezione risultino sintomi che potrebbero essere stati causati dalla Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, si procede ad un esame ufficiale complementare, secondo metodi appropriati, per confermare l'eventuale presenza di tale fungo.

     Ove sia confermata la presenza della Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, la Commissione viene immediatamente informata.

 

     Art. 6.

     1. I tronchi vengono lavorati soltanto in impianti che siano stati notificati ai suddetti organismi competenti e da questi approvati.

     2. La corteccia e gli altri residui della lavorazione sono immediatamente distrutti sul posto.

 

     Art. 7.

     1. Prima di importare la merce, l'importatore notifica con sufficiente anticipo ciascuna partita ai competenti organismi ufficiali dello Stato membro in cui è situato il primo luogo previsto di deposito, indicando:

     a) il quantitativo di tronchi;

     b) il paese d'origine;

     c) il porto di imbarco;

     d) il porto o i porti di sbarco;

     e) il luogo o i luoghi di deposito;

     f) il luogo o i luoghi in cui viene effettuata la lavorazione.

     2. Il competente organismo ufficiale che riceva una notifica a norma del paragrafo 1 informa l'importatore, prima dell'importazione, delle condizioni previste dalla presente decisione. 3. Il competente organismo ufficiale dello Stato membro interessato trasmette copia delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 all'autorità competente del porto di sbarco.

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati membri possono esentare i tronchi della specie Quercus L. appartenenti al gruppo Quercus alba dalla fumigazione prevista nell'articolo 2, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

     a) i tronchi fanno parte di lotti costituiti unicamente da tronchi di specie appartenenti al gruppo Quercus alba;

     b) i tronchi sono identificati conformemente all'allegato IV;

     c) i tronchi sono spediti dai porti di imbarco non prima del 15 ottobre e raggiungono il luogo di deposito non oltre il 30 aprile dell'anno successivo;

     d) i tronchi sono conservati in ambiente umido;

     e) i tronchi non sono introdotti in zone al di sotto di 45° di latitudine nord; il porto di Marsiglia può essere tuttavia utilizzato come porto di sbarco, a condizione che il lotto venga fatto immediatamente proseguire verso zone al di sopra di 45° di latitudine nord;

     f) le ispezioni di cui all'articolo 4 comprendono, anziché la prova di reazione cromatica per accertare l'avvenuta fumigazione, la prova cromatica di identificazione del legno di Quercus alba di cui all'allegato IV, eseguita su almeno il 10 % dei tronchi di ciascun lotto scelti a caso.

     In deroga alla lettera c), l'organismo per la protezione delle piante dello Stato membro di deposito può permettere che i lotti siano scaricati e messi in deposito umido dopo la data del 30 aprile di cui alla suddetta lettera, se il loro arrivo al porto di sbarco ha subito un ritardo imprevedibile.

     2. Il paragrafo 1 non si applica alla Grecia, alla Spagna, all'Italia, a Cipro, a Malta e al Portogallo.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri il testo delle disposizioni adottate in applicazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri che si sono avvalsi della deroga prevista nella presente decisione riferiscono alla Commissione sulla sua applicazione entro il 30 giugno 2007. La relazione comprende informazioni dettagliate sui quantitativi importati.

     Se del caso, una relazione analoga è presentata entro il 30 giugno 2009.

 

     Art. 11.

     La presente decisione scade il 31 dicembre 2010.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

CONDIZIONI RELATIVE ALLA FUMIGAZIONE E ALL'IDENTIFICAZIONE

DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

 

     1. I tronchi sono accatastati, su una superficie impermeabile e sotto un telone che trattiene il gas, in modo e ad un'altezza tali che il gas possa circolare bene tra di essi.

     2. Salvo il rispetto delle eventuali condizioni aggiuntive in materia di esportazione poste dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante degli Stati Uniti d'America (vale a dire l'Animal and Plant Health Inspection Service — APHIS), i tronchi così accatastati e coperti sono sottoposti a fumigazione mediante bromuro di metile puro ad una concentrazione minima di 240 g/m3 di volume totale, per 72 ore e ad una temperatura dei tronchi di almeno + 5 °C. Dopo 24 ore di trattamento viene aggiunta una quantità di gas sufficiente a ricostituire la suddetta concentrazione; la temperatura dei tronchi è mantenuta ad almeno + 5 °C per tutta la durata del procedimento. Sulla base di prove scientifiche e secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, può essere deciso che altri metodi devono o possono essere utilizzati.

     3. Il procedimento di fumigazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere eseguito da operatori addetti alla fumigazione ufficialmente abilitati, impiegando attrezzature appropriate e personale qualificato secondo le norme vigenti.

     Gli operatori sono informati dettagliatamente del procedimento prescritto per la fumigazione dei tronchi.

     Gli elenchi degli operatori abilitati e le loro eventuali modifiche sono notificati alla Commissione, la quale può dichiarare inidonei ai fini della presente decisione singoli operatori ufficialmente abilitati. La fumigazione è effettuata dagli operatori presso il porto di imbarco verso la Comunità; tuttavia, gli organismi ufficiali per la protezione delle piante dei paesi interessati possono autorizzare l'effettuazione della fumigazione in luoghi adatti situati nell'entroterra.

     4. Sulla base di ciascun tronco della catasta da sottoporre a fumigazione viene apposto un contrassegno indelebile di identificazione della partita sottoposta a fumigazione (cifre e/o lettere). Il contrassegno è riservato allo spedizioniere e non deve essere stato utilizzato precedentemente per l'identificazione di tronchi appartenenti ad altre partite. Gli operatori abilitati addetti alla fumigazione tengono un registro dei contrassegni utilizzati.

     5. Ciascun procedimento di fumigazione, compresa l'apposizione dei contrassegni di cui al punto 4, deve essere controllato sistematicamente sul posto, direttamente da funzionari del competente organismo per la protezione delle piante oppure da funzionari statali o provinciali delegati, in modo da garantire il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

     6. Il certificato fitosanitario ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE è rilasciato dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante dopo il completamento della fumigazione; esso è basato sulle operazioni di cui al punto 5 e sull'esame prescritto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva e dal presente allegato.

     7. Il suddetto certificato indica la denominazione botanica del genere o delle specie, il numero di tronchi costituenti il lotto e i contrassegni di identificazione di cui al punto 4, salve le informazioni da inserire nella voce «Disinfestazione e/o trattamento di disinfezione».

     In ogni caso, il certificato è corredato della seguente «dichiarazione complementare»:

     «Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato sono stati sottoposti a fumigazione da .................... (operatore abilitato) a .................... (luogo in cui è avvenuta la fumigazione) conformemente alle disposizioni dell'allegato I della decisione 2005/359/CE della Commissione».

     8. Nel caso di tronchi che devono transitare per porti canadesi, tutte o una parte delle operazioni di cui ai punti da 1 a 7, le quali debbano essere effettuate dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante, possono essere compiute dalla Canadian Food Inspection Agency (CFIA).

 

ALLEGATO II [1]

 

PORTI DI SCARICO

 

1. Amsterdam

 

2. Anversa

 

3. Arhus

 

4. Bilbao

 

5. Brema

 

6. Bremerhaven

 

7. Copenaghen

 

8. Amburgo

 

9. Klaipeda

 

10. Koper

 

11. Larnaca

 

12. Livorno

 

13. Le Havre

 

14. Lemesos

 

15. Lisbona

 

16. Marsiglia

 

17. Marsaxlokk

 

18. Muuga

 

19. Napoli

 

20. Nordenham

 

21. Porto

 

22. Pireo

 

23. Ravenna

 

24. Riga

 

25. Rostock

 

26. Rotterdam

 

27. Salerno

 

28. Sines

 

29. Stralsund

 

30. Valencia

 

31. Valletta

 

32. Venezia

 

33. Vigo

 

34. Wismar

 

35. Zeebrugge

 

ALLEGATO III

 

PROVA DI REAZIONE CROMATICA

PER ACCERTARE L'AVVENUTA FUMIGAZIONE

 

     La prova di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), è eseguita nel modo seguente:

     Con una sonda ad incremento si prelevano campioni dell'intero spessore dell'alburno da parti del tronco con la corteccia intatta, ad almeno 1 metro dalle estremità del tronco. I campioni vengono quindi immersi in una soluzione all'1 % di 2,3,5-trifenile-2H-cloruro di tetrazolio (TTC); tale soluzione deve essere stata preparata, con acqua distillata, meno di un giorno prima della prova. Se dopo tre giorni di immersione nella soluzione i campioni non presentano una colorazione rossa, si può concludere che i tronchi sono stati sottoposti ad una fumigazione adeguata.

 

 

ALLEGATO IV

 

IDENTIFICAZIONE DEI TRONCHI DI QUERCUS ALBA

 

     1. I funzionari del competente organismo ufficiale per la protezione delle piante sono tenuti a identificare ciascun tronco come appartenente al gruppo Quercus alba, se possibile visivamente oppure per mezzo della prova cromatica descritta al punto 2. Detta prova deve essere eseguita su almeno il 10 % dei tronchi di ciascuna partita.

     2. La prova cromatica di identificazione dei tronchi di Quercus alba deve essere eseguita aspergendo o spennellando con una soluzione al 10 % di nitrito di sodio una porzione pulita di durame, del diametro minimo di 5 cm, essiccata in superficie. I risultati devono essere osservati dopo 20-60 minuti dall'applicazione. Con temperature inferiori a 2,5 °C, si può aggiungere alla soluzione il 20 % di glicole etilenico come anticongelante. Se il colore naturale dei campioni diventa dapprima bruno-rossastro e poi nero o grigio-blu, i relativi tronchi si possono considerare appartenenti al gruppo Quercus alba.

     3. Su ciascun tronco deve essere apposto, sotto la supervisione del competente organismo ufficiale per la protezione delle piante o di funzionari statali o provinciali delegati, il contrassegno «QA».

     4. Il certificato fitosanitario ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE è rilasciato dall'organismo ufficiale per la protezione delle piante ed è basato sulle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Il certificato reca la denominazione botanica del genere o della specie nonché il numero dei tronchi della partita. Esso è corredato della seguente «dichiarazione complementare»:

     «Si certifica che i tronchi accompagnati dal presente certificato appartengono esclusivamente a specie del gruppo Quercus alba».


[1] Allegato così sostituito dall'art. 1 della Decisione n. 2006/750/CE.