§ 1.5.Q14 - Decisione 1 settembre 2006, n. 591.
Decisione n. 2006/591/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:01/09/2006
Numero:591


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 2005/393/CE è così modificata:
Art. 2.      La decisione n. 2006/577/CE è abrogata.
Art. 3.      La presente decisione si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.Q14 - Decisione 1 settembre 2006, n. 591.

Decisione n. 2006/591/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 2 settembre 2006, n. L 240).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva n. 2000/75/CE fissa norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone.

     (2) La decisione n. 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

     (3) Rispettivamente il 17, 19 e 21 agosto 2006, i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania hanno informato la Commissione di una serie di casi clinici sospetti di febbre catarrale in aziende di ovini e bovini ubicate in aree dei tre paesi, in prossimità del Lussemburgo e della Francia e comprese entro un raggio di 50 km da Kerkrade nei Paesi Bassi, dove è stato segnalato il primo caso sospetto.

     (4) Per evitare la diffusione della febbre catarrale dalle aree colpite, la Commissione ha adottato la decisione n. 2006/577/CE, del 22 agosto 2006, relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale, che stabilisce norme sui movimenti in uscita dalle aree colpite di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni.

     (5) Successivamente il laboratorio comunitario di riferimento per la febbre catarrale degli ovini di Pirbright (Regno Unito) ha confermato l'insorgenza della febbre catarrale, precisando che il virus in questione è di sierotipo 8. Tale sierotipo non è mai stato segnalato prima in Europa.

     (6) Alla luce di tale dato è opportuno modificare la decisione n. 2005/393/CE in modo da prevedere una nuova zona soggetta a restrizioni comprendente l'area colpita, nonché abrogare la decisione n. 2006/577/CE.

     (7) Tenuto conto delle pratiche di allevamento, possono essere consentiti — sotto il controllo delle autorità competenti — determinati movimenti degli animali a rischio senza che ciò comprometta la lotta contro la malattia.

     (8) Per evitare l'ulteriore diffusione della malattia, è opportuno applicare la presente decisione con la massima urgenza.

     (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2005/393/CE è così modificata:

     1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2. Delimitazione delle zone soggette a restrizioni

     Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite nell'allegato I per le zone A, B, C, D ed E.

     Le deroghe al divieto di uscita da tali zone possono essere concesse soltanto in conformità agli articoli 3, 4, 5 e 6.

     Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti vivi tra la Spagna e il Portogallo sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale.

     Per quanto concerne la zona F, sono consentiti all'interno di tale zona i movimenti di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni.

     Articolo 2 bis. Deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri

     In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2000/75/CEE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati:

     — gli animali destinati direttamente alla macellazione, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente;

     — gli animali provenienti dal di fuori della zona compresa nel raggio di 20 km e destinati a un'azienda ubicata all'interno di tale zona;

     — gli animali destinati a un'azienda ubicata nella zona soggetta a restrizioni, previa approvazione dell'autorità veterinaria competente e fissazione delle condizioni di polizia sanitaria da parte della medesima autorità»

     2) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La decisione n. 2006/577/CE è abrogata.

 

          Art. 3.

     La presente decisione si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell'allegato I della decisione n. 2005/393/CE è aggiunta la seguente zona F:

 

     «Zona F

     (sierotipo 8)

 

     Belgio:

     l'intero territorio

 

     Francia:

     Aisne: arrondissements di Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

     Ardenne: arrondissements di Charleville-Mézières, Rethel, Sedan, Vouziers

     Marna: arrondissements di Châlons-sur-Marne, Reims, Sainte-Menehould

     Meurthe e Mosella: arrondissement di Briey

     Mosa: arrondissements di Bar-le-Duc, Commercy, Verdun

     Mosella: arrondissements di Boulay-Moselle, Metz-Campagne, Thionville-Est, Thionville-Ouest, Metz-Ville

     Nord: arrondissements di Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Valenciennes

 

     Germania:

     Renania Settentrionale — Vestfalia

     — comune di Aquisgrana

     — distretto di Aquisgrana

     — comune di Bochum

     — comune di Bonn

     — distretto di Borken

     — comune di Bottrop

     — distretto di Coesfeld

     — comune di Dortmund

     — distretto di Düren

     — comune di Düsseldorf

     — comune di Duisburg

     — distretto di Ennepe-Ruhr

     — distretto dell'Erft

     — distretto di Euskirchen

     — comune di Essen

     — comune di Gelsenkirchen

     — comune di Hagen

     — comune di Hamm

     — distretto di Heinsberg

     — comune di Herne

     — Hochsauerlandkreis (distretto dell'Alto Sauerland)

     — distretto di Kleve

     — comune di Colonia

     — comune di Krefeld

     — comune di Leverkusen

     — Märkischer Kreis

     — distretto di Mettmann

     — comune di Mönchengladbach

     — comune di Mülheim a. d. Ruhr

     — distretto di Neuss

     — Oberbergischer Kreis (distretto di Oberberg)

     — comune di Oberhausen

     — distretto di Olpe

     — distretto di Recklinghausen

     — comune di Remscheid

     — Rheinisch-Bergischer Kreis (distretto di Rhein-Berg)

     — distretto di Rhein-Sieg

     — distretto di Siegen-Wittgenstein

     — distretto di Soest

     — comune di Solingen

     — distretto di Unna

     — distretto di Viersen

     — distretto di Wesel

     — comune di Wuppertal

     Renania — Palatinato

     — distretto di Ahrweiler

     — distretto di Altenkirchen

     — distretto di Bernkastel-Wittlich

     — nel distretto di Birkenfeld la zona a nord della B41

     — distretto di Bitburg-Prüm

     — distretto di Cochem-Zell

     — distretto di Daun

     — comune di Coblenza

     — nel distretto di Magonza-Bingen le località di Breitscheid, Bacharach, Oberdiebach; Manubach

     — distretto di Mayen-Coblenza

     — distretto di Neuwied

     — distretto di Rhein-Hunsrück

     — distretto di Rhein-Lahn

     — comune di Treviri

     — distretto di Treviri-Saarburg

     — distretto di Westerwald

     Saarland

     — nel distretto di Merzig-Wadern i comuni di Mettlach e Perl

     Assia

     — nel distretto di Lahn-Dill i comuni di Breitscheid, Diedorf, Haiger

     — nel distretto di Limburg-Weilburg i comuni di Dornburg, Elbtal, Elz, Hadamar, Limburg a. d. Lahn, Mengerskirchen, Waldbrunn (Westerwald)

     — nel distretto di Rheingau-Taunus il comune di Heidenrod

 

     Lussemburgo:

     l'intero territorio

 

     Paesi Bassi:

     1) dal confine belga lungo la Tractaatweg (N253) in direzione nord con passaggio nella Guido Gezellestraat in direzione ovest con passaggio nella Willem de Zwijgerlaan in direzione nord fino alle acque

     2) lungo le acque in direzione nord-est con passaggio nella Veerweg N60 in direzione nord fino alla A58 (E312)

     3) A58 in direzione ovest fino alla Deltaweg (A256)

     4) Deltaweg (A256) in direzione nord fino alle acque

     5) le acque in direzione nordest fino alla Philipsdam (N257)

     6) Philipsdam (N257) lungo le acque in direzione est fino all'Hellegatsplein (A29/A59)

     7) Hellegatsplein (A29/A59) in direzione nord con passaggio nella Rijksweg (A29) in direzione nord fino al ring di Rotterdam (A15)

     8) ring di Rotterdam (A15) in direzione ovest fino alla A16/E19

     9) A16/E19 in direzione nord con passaggio nella A20/E25 in direzione est con passaggio nella A12/E30 in direzione nordest fino alla A27/E231

     10) A27/E231 in direzione nord fino alla A28/E30

     11) A28/E30 in direzione est-nordest fino alla A1/E30

     12) A1/E30 in direzione est fino al confine con la Germania

     13) confine con la Germania in direzione sud, poi confine con il Belgio in direzione nord-nordovest fino alla Tractaatweg.»